Black list Credito d'imposta indiretto

Pubblicato il 25 novembre 2016

Una società controllante residente in Italia propone all'Agenzia delle Entrate istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 89, comma 3, del Tuir, come modificato dal “decreto internazionalizzazione” (Dlgs 147/2015).

Nello specifico, la società istante chiede se è possibile usufruire del credito d’imposta previsto dal citato articolo 89, che consente al socio residente di scomputare, dalle imposte dovute in Italia sugli utili provenienti da una società controllata residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, le imposte estere pagate da quest’ultima, qualora la medesima abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina Cfc in base alla “prima esimente”.

Con la risoluzione n. 108 del 24 novembre 2016, l'Agenzia delle Entrate precisa che una società controllante residente può beneficiare del credito d’imposta, in ragione delle imposte assolte all’estero da una società partecipata localizzata in uno Stato a regime fiscale privilegiato (che ha ottenuto la disapplicazione della disciplina Cfc in ragione della “prima esimente”), anche nel caso in cui non abbia percepito direttamente i dividendi della controllata, ma questi siano stati distribuiti ad una società controllante intermedia, a sua volta residente all’estero, i cui redditi siano tassati in Italia ai sensi della disciplina Cfc (credito d’imposta “indiretto”).

Conclude, quindi, l'Agenzia che il credito d’imposta sui dividendi da società black list che hanno ottenuto la disapplicazione spetta anche se gli utili sono percepiti attraverso una Cfc intermedia e tale credito potrà scomputarsi solo dalle imposte emergenti dal quadro RM del socio controllante residente.

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