Black list, sì alla deducibilità se il minor prezzo è dimostrato con la comparazione

Pubblicato il 06 maggio 2013 Con sentenza 33/22/2013 depositata il 22 marzo 2013, la Ctr Lombardia interviene a chiarire che il requisito dell’effettivo interesse economico (seconda esimente), per la deducibilità dei costi delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata - i paesi della black list - è sufficientemente dimostrato se l’impresa accertata produce documentazione, anche esemplificativa, che contiene più fatture con la comparazione dei prezzi fra fornitori italiani e stranieri.

Nel caso trattato la società ha dimostrato con propri elaborati, appositamente redatti, quale fosse il prezzo di acquisto dell'articolo che aveva comparato mettendo a confronto il prezzo di più fornitori, fra cui quello italiano, rispetto al fornitore black list.

La prova è valida anche se riguarda solo un campione, se pur significativo, di acquisti (nel caso di specie si riferiva al 47,81% degli acquisti black list).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy