Blocco delle pensioni. Ricostituzione d’ufficio e pagamento dall’1 agosto

Pubblicato il 26 giugno 2015

L’INPS, con circolare n. 125 del 25 giugno 2015, è intervenuto, a seguito del D.L. n. 65/2015 che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, per fornire le istruzioni applicative.

L’Istituto, dopo essersi soffermato su:

- rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012–2013;

- rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014;

- ambito di applicazione;

- abrogazione della perequazione di cui al D.L. n. 98/2011;

ha affrontato la questione relativa alle ricostituzioni ed arretrati, sottolineando che alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvederà d’ufficio e che gli importi dovuti a titolo di arretrati saranno corrisposti a decorrere dal 1° agosto 2015.

Ricorda la circolare che le somme arretrate devono essere assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.

Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione potranno, tuttavia, essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.

Importante è la precisazione per cui il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate; il pagamento delle spettanze agli aventi titolo (gli eredi) sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.

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