Bollo se l’erede accetta

Pubblicato il 12 agosto 2009

Con titolo “Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Eredità devolute ai minori e agli interdetti – dichiarazioni di accettazione con beneficio di inventario e di rinuncia – Imposta di Bollo”, la risoluzione n. 214/E/2009 dell’11 agosto sostiene che il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, della dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e della dichiarazione di rinuncia all’eredità rese nell’interesse dei minori e degli interdetti, deve essere individuato sulla base delle norme contenute nel DPR n. 642/1972.

Con riferimento agli atti concernenti la tutela dei minori e degli interdetti, l’articolo 13 della Tabella allegata al richiamato DPR n. 642 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli “atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l’inventario i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell’interdetto”.

Il ministero delle Finanze ha in seguito chiarito che sono, tra gli altri, atti della procedura di tutela dei minori e degli interdetti tutte le istanze di autorizzazione prodotte dal tutore, dall’apertura alla chiusura della tutela, dirette ad ottenere un provvedimento di autorizzazione da parte del giudice tutelare o del tribunale.

Nell’ambito della esclusione rientrano, invece, per le Entrate, la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e la dichiarazione di rinuncia all’eredità rese nell’interesse dei minori e degli interdetti, posto che non attengono alla procedura della “tutela” disciplinata dagli articoli 344 e ss. del Codice civile, bensì costituiscono atti di amministrazione del patrimonio del minore e dell’interdetto.

Alla luce di ciò, le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e le dichiarazioni di rinuncia all’eredità, rese dal tutore e/o dal genitore esercente la potestà nell’interesse del minore o dell’interdetto, devono scontare l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, parte I, del DPR n. 642 del 1972, che prevede l’assoggettamento al tributo in esame degli “atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali”.

Alessia Lupoi

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