Bond Argentina. Arbitrato internazionale non preclude l'azione civile

Pubblicato il 15 novembre 2018

La mera pendenza di un giudizio arbitrale internazionale intercorrente tra lo Stato argentino e l’associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini, non rende improponibile l'azione intrapresa dall'investitore italiano, che abbia in precedenza aderito alla detta associazione, nei confronti della banca intermediaria nell'acquisto di quei titoli.

Lo hanno precisato i giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 29354 del 14 novembre 2018, nell’ambito di un giudizio promosso da un risparmiatore italiano ai fini della nullità, annullamento, o risoluzione per inadempimento di un contratto di intemediazione finanziaria che aveva avuto ad oggetto dei bond argentini.

Secondo gli Ermellini, in particolare, la precedente adesione dell’investitore alla TFA - Task Force Argentina, promotrice di un arbitrato avanti all'International Centre for the Settlement of Investiment Disputes (ICSID), in forza dell'articolo 8, comma 4, della Legge n. 334/1993, di ratifica dell'Accordo di Buenos Aires tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina del 22 maggio 1990, non precluderebbe al risparmiatore di promuovere azione civile nei confronti della banca intermediaria.

Possibile contestuale azione civile

Per la Suprema corte, infatti, non esisterebbe alcuna ragione giuridica che possa impedire di agire in giudizio nei confronti dell'intermediario, nonostante la pendenza del procedimento arbitrale avanti all'ICSID.

L'ordinamento, ossia, non fa divieto di intraprendere, contestualmente, sia la procedura arbitrale presso l'ICSID nei confronti dello Stato emittente dei titoli sia quella giurisdizionale ordinaria contro l'intermediario nel servizio di investimento, ma esclude solamente la duplicazione della prestazione patrimoniale, risarcitoria o restitutoria, con cui sono neutralizzati gli effetti dell'operazione di acquisto.

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