Bonus aree svantaggiate senza vincolo europeo

Pubblicato il 27 maggio 2007

dell’Abruzzo – sentenza 47/9/07 - traccia i confini del bonus aree svantaggiate di cui all’articolo 8 del dl 10/07, convertito dalla legge 46/07. E’ un credito d’imposta aggiuntivo previsto dall'articolo 63 della legge 289/02 che incentiva il lavoratore, pertanto non può essere sottoposto al limite del de minimis. Non rientrano, infatti, nel cumulo per la verifica del superamento di quel limite gli aiuti autorizzati dalla Commissione Ue o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria, a meno che la normativa ad hoc non preveda diversamente. Poiché tra gli incentivi ammessi dal regolamento generale di esenzione 2204/02 rientra quello del citato articolo 63, legge 289/02, questo è da considerare esentato dall’obbligo di notificazione e, per tale ragione, non è da ritenersi a titolo de minimis.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy