Bonus case fruibile dai titolari di reddito d’impresa

Pubblicato il 18 luglio 2020

Per usufruire del bonus “detrazione acquisto case antisismiche”, non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico. È possibile, infatti, che gli stessi interventi siano commissionati ad altra impresa esecutrice, a condizione che l’appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia astrattamente idonea a eseguirli. Quindi, è necessario che l’appaltante sia identificato nel giusto codice attività Ateco, oppure abbia nell’oggetto sociale la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 213 del 14 luglio 2020.           

Bonus case antisismiche, la normativa

Il co. 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013 prevede che i lavori di riduzione del rischio sismico siano “eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile”. Tale formulazione presuppone, quindi, il preventivo acquisto dell'immobile da parte dell'impresa, la realizzazione dei lavori edilizi (direttamente o tramite appalto) e, infine, la successiva cessione, da parte dell'impresa proprietaria.

Bonus case antisismiche, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Infine, a differenza di quanto sostiene l’istante, tale interpretazione non penalizza coloro che acquistano immobili ristrutturati con criteri antisismici da soggetti diversi dalle imprese di costruzione. Questi, eventualmente, potranno beneficiare di altre disposizioni normative, come l’art. 16, co. 1, del D.L. n. 63/2013, il quale, rimandando alle disposizioni contenute nell’art. 16-bis, co. 8, del Dpr. n. 917/1986 prevede, in caso di compravendita di un immobile, il trasferimento della detrazione non utilizzata dal venditore all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

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