I bonus giovani e donne del decreto Coesione sono operativi dal 16 maggio 2025.
A dare definitivamente corso alle novità del decreto Coesione (articoli 22 e 23 del D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024) è stato da ultimo l’INPS con le circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025.
La legittima fruizione dei bonus (o, come vedremo, di parte di essi) è subordinata, tra le altre, ad una specifica condizione, vale a dire l’assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti e successivi l’evento agevolato.
Vediamo più nel dettaglio cosa dispone il legislatore e quali chiarimenti ha fornito sul punto l’INPS.
L’articolo 22 del Decreto Coesione riconosce ai datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e part time) o stabilizzano lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto 35 anni di età, un esonero totale della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile.
L’esonero è concesso per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per lavoratore (650 euro mensili per lavoratore se la sede o unità produttiva è ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Per usufruire del bonus, nei 6 mesi antecedenti all’assunzione, il datore non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, oppure licenziamenti collettivi ai sensi della Legge n. 223/1991, nella stessa unità produttiva.
Inoltre, nei 6 mesi successivi all’assunzione, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, oppure di un altro lavoratore con la stessa qualifica e impiegato nella medesima unità produttiva. In caso di violazione, l’esonero contributivo è revocato e il beneficio fruito indebitamente è recuperato. Se l’esonero viene revocato, il periodo di fruizione pregresso deve comunque essere conteggiato ai fini del calcolo del residuo spettante per eventuali nuovi datori che assumano lo stesso lavoratore.
L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, ha al riguardo chiarito che i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto non ostacolano la concessione dell’agevolazione.
Il nuovo bonus donne del decreto Coesione spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e part time) donne di qualsiasi età, che versano in una delle seguenti condizioni:
L’esonero è concesso per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 650 euro mensili per lavoratrice.
Il decreto 11 aprile 2025 ha introdotto due condizioni ulteriori per la fruizione dell’esonero per l’assunzione stabile di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle regioni della ZES unica:
L’INPS, con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, ha chiarito che i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero.
È bene far notare che, con riferimento al bonus per le assunzioni femminili nel contesto della ZES Unica, sono previsti criteri ancora più stringenti. Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono garantire l’assenza di licenziamenti/divieto di licenziamenti nella medesima unità operativa o produttiva (e non solo produttiva come per il bonus giovani).
Attingendo dall’INPS (messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017) di ricorda che costituisce:
a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell’attività produttiva;
c) ha maestranze adibite in via continuativa.
CASO 1 – Bonus giovani: divieto riferito all’unità produttiva
Caso:
Soluzione:
CASO 2 – Bonus donne ZES: divieto riferito anche all’unità operativa
Caso:
Soluzione:
In conclusione, il fatto che il divieto di licenziamento venga riferito non solo all'unità produttiva, ma anche all'unità operativa, impone all’impresa una valutazione più ampia e sistemica prima di procedere con nuove assunzioni incentivate.
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