Con la risposta a interpello n. 6 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sul trattamento fiscale del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi da parte di lavoratori autonomi e associazioni professionali.
Il chiarimento assume particolare rilievo perché si inserisce nel nuovo contesto normativo delineato dalla riforma del reddito di lavoro autonomo, entrata in vigore a partire dal periodo d’imposta 2024, che ha introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito professionale. Alla luce di tale riforma, l’Agenzia ridefinisce i confini della rilevanza fiscale delle operazioni di acquisto e utilizzo in compensazione dei crediti edilizi, distinguendo in modo netto il regime applicabile prima e dopo il 2024.
La risposta n. 6/2026 trova il proprio fondamento nel Dlgs n. 192/2024, che ha profondamente modificato l’articolo 54 del Dpr n. 917/1986 (Tuir), ridefinendo i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
NOTA BENE: Il nuovo criterio si applica esclusivamente a decorrere dal periodo d’imposta 2024 e non produce effetti retroattivi.
L’istanza di interpello è presentata da una associazione professionale di dottori commercialisti e avvocati, fiscalmente equiparata a una società semplice ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, che ha acquistato, negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi (Superbonus 110%) a un prezzo inferiore al relativo valore nominale, utilizzandoli successivamente in compensazione tramite modello F24 secondo il piano di fruizione rateale previsto dalla normativa vigente.
Alla luce della riforma del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore dal 2024, l’associazione chiede all’Amministrazione finanziaria se il differenziale positivo (aggio) tra valore nominale del credito e costo di acquisto debba essere assoggettato a tassazione ai fini Irpef, per trasparenza in capo ai singoli associati, e ai fini Irap, e se tale eventuale imponibilità riguardi anche i crediti acquistati prima del 2024 ma utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.
Secondo la tesi prospettata dall’istante, l’aggio non costituirebbe reddito imponibile in quanto i crediti non derivano dall’attività professionale e, in ogni caso, la riforma non dovrebbe incidere su operazioni perfezionate anteriormente al 2024.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 6 del 16 gennaio 2026, fonda la propria conclusione su una netta distinzione temporale, individuando nel periodo d’imposta 2024 lo spartiacque tra due regimi fiscali differenti. Fino al 31 dicembre 2023, in assenza di una specifica previsione normativa, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta edilizi da parte di lavoratori autonomi e associazioni professionali non assumeva alcuna rilevanza reddituale, indipendentemente dal successivo utilizzo in compensazione, come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 472/2023.
A partire dal 1° gennaio 2024, invece, l’entrata in vigore del Dlgs n. 192/2024 e la riscrittura dell’articolo 54 del Tuir hanno introdotto il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, ampliando l’ambito dei componenti fiscalmente rilevanti. In questo nuovo contesto, l’acquisto di crediti d’imposta a un prezzo inferiore al valore nominale è considerato un’operazione connessa alla gestione economica dell’attività professionale e, pertanto, il relativo aggio concorre alla formazione del reddito imponibile.
L’imponibilità non discende dalla natura del credito, ma dal nuovo criterio generale di determinazione del reddito, che ricomprende tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività professionale, anche se non direttamente riconducibili alla prestazione.
Per tale motivo, l’Agenzia chiarisce che solo i crediti acquistati dal 2024 in avanti generano un differenziale fiscalmente rilevante ai fini Irpef e Irap, mentre quelli acquisiti in anni precedenti restano esclusi da tassazione, anche se utilizzati in compensazione dopo l’entrata in vigore della riforma.
Chiarito il perimetro temporale di applicazione della nuova disciplina, la risposta n. 6/2026 si sofferma sui criteri di imputazione temporale dei componenti rilevanti, richiamando il principio di cassa che governa la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In base a tale criterio, il costo sostenuto per l’acquisto dei crediti d’imposta assume rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui il pagamento è effettuato, mentre il valore nominale del credito rileva nel periodo d’imposta in cui il credito è effettivamente utilizzato in compensazione, anche qualora l’utilizzo avvenga in più rate annuali. Ne consegue che il differenziale imponibile emerge progressivamente, in correlazione alle singole quote di credito utilizzate per il pagamento delle imposte.
L’Agenzia precisa che tale meccanismo si applica esclusivamente ai crediti acquistati a partire dal 2024, mentre per i crediti acquisiti in anni precedenti resta ferma l’irrilevanza reddituale, indipendentemente dal momento della compensazione. Questa impostazione consente di coordinare il nuovo principio di onnicomprensività con le regole tradizionali di determinazione temporale del reddito professionale, evitando effetti retroattivi e garantendo coerenza sistematica nell’applicazione della riforma.
Dopo aver definito il trattamento ai fini delle imposte sui redditi, la risposta n. 6/2026 affronta anche gli effetti dell’operazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). L’Agenzia richiama l’articolo 8 del Dlgs n. 446/1997, precisando che, per i soggetti che esercitano arti e professioni in forma associata, la base imponibile Irap è determinata secondo criteri sostanzialmente coincidenti con quelli previsti ai fini Irpef, fatta eccezione per le specifiche indeducibilità espressamente previste dalla norma, in particolare quelle relative agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente. In tale contesto, i componenti reddituali derivanti dall’acquisto e dall’utilizzo dei crediti d’imposta edilizi seguono la stessa sorte fiscale delineata ai fini del reddito di lavoro autonomo.
Ne consegue che il differenziale positivo tra valore nominale del credito e costo di acquisto concorre alla formazione della base imponibile Irap esclusivamente con riferimento ai crediti acquisiti a partire dal periodo d’imposta 2024, mentre resta del tutto irrilevante per i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023, anche qualora la compensazione delle relative quote avvenga in annualità successive all’entrata in vigore della riforma. Questo allineamento tra Irpef e Irap rafforza l’impostazione sistematica adottata dall’Agenzia e conferma il ruolo del 2024 quale momento di cesura anche sul piano del tributo regionale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".