Bonus fusioni, tetto a 1,8 milioni

Pubblicato il 13 gennaio 2007

Per le società che si avvalgono delle disposizioni agevolative per le operazioni di fusione, comprese le incorporazioni, e di scissione, la legge Finanziaria 296/06 prevede una deroga al principio della neutralità fiscale introdotto dalla riforma Ires del 2004, secondo cui i maggiori valori iscritti nel bilancio delle società incorporante o della beneficiaria, a seguito dell’imputazione del disavanzo, non sono tassabili, ma neppure danno diritto a incrementare i costi fiscalmente riconosciuti dei beni aziendali.

La legge Finanziaria, nei commi 242 e seguenti dell’articolo unico, introduce alcune agevolazioni finalizzate ad incentivare, per gli anni 2007 e 2008, “aggregazioni aziendali” tra imprese indipendenti, attive da almeno un biennio. L’agevolazione consiste nell’attribuire rilevanza fiscale, in franchigia d’imposta,  alle rivalutazioni patrimoniali e all’avviamento iscritti a fronte del disavanzo di concambio, nei limiti di cinque milioni di euro. Per il conferimento d’azienda in neutralità d’imposta  è previsto, invece, il riconoscimento fiscale, sempre entro il limite di 5 milioni di euro, dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario.

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