Bonus Giovani 2025, come chiedere lo sgravio contributivo

Pubblicato il 22 maggio 2025

Pubblicato l’atteso decreto interministeriale 11 aprile 2025 e la relativa circolare INPS per l’accesso allo sgravio contributivo per i giovani under 35 del Decreto Coesione. La misura, contenuta nell’art. 22, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’agevolazione è fruibile fino al 100% dei complessivi contributi dovuti, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, in relazione all’assunzione di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.

Il maggior importo fruibile, fino a 650 euro su base mensile, dedicato ai lavoratori che rendono la propria prestazione lavorativa in area ZES, invece, è legato ad alcuni specifici ed ulteriori vincoli: la domanda di accesso all’esonero dovrà essere preventiva; l’assunzione dovrà comportare un incremento occupazionale netto in termini di ULA.

Bonus Giovani 2025, rapporti incentivati a duplice binario

L’art. 22, commi 1 e 3, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, ha introdotto nel nostro ordinamento due nuove agevolazioni contributive, volte a incrementare l’occupazione giovanile stabile, dedicate ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi i datori di lavoro del settore agricolo.

In particolare, l’art. 22, comma 1, prevede un esonero pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 500 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Il successivo comma 3 riconosce, invece, il medesimo sgravio contributivo ai datori di lavoro che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, prevedendo però, un limite di importo massimo fruibile maggiore, pari a 650 euro su base mensile. Tale secondo esonero, però, essendo subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, è fruibile secondo le condizioni stabilite dalla Commissione nella decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025 e, conseguentemente, previa nota domanda di concessione preventiva, spostando di fatto il dies a quo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato alla data di messa a disposizione, da parte dell’Istituto previdenziale, del modulo applicativo utile a richiedere l’applicazione dell’esonero in argomento.

Attenzione
Considerata la duplice decorrenza delle due agevolazioni previste dai commi 1 e 3 del Decreto Coesione, appare opportuno specificare che, comunque, i datori di lavoro in area ZES potranno richiedere ed ottenere l’esonero contributivo previsto dal comma 1 per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 al 15 maggio 2025 (giorno antecedente la data di messa a disposizione dell’applicativo INPS per la richiesta).

 

Entrambi gli esoneri possono essere concessi in relazione alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (ovverosia 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Nota Bene
Si rammenta che, sebbene senza valore certificativo, cittadini, datori di lavoro e intermediari possono verificare la presenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato tramite il servizio online, reperibile sul sito dell’Ente previdenziale, “Rapporti a tempo indeterminato – verifica”. Previa dichiarazione di aver acquisito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del lavoratore in relazione allo stato lavorativo e per la legittima applicazione dell’esonero, inserendo il codice fiscale del prestatore sarà possibile prendere atto della presenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ante 31/12/2017 e post 01/01/2018. Il dato è ricavato dal sistema per il tramite delle comunicazioni obbligatorie e dei flussi contributivi Uniemens presenti all’INPS.

Sono esclusi dall’applicazione degli esoneri in trattazione:

Sul punto, l’Istituto previdenziale ha chiarito che, anche ai fini della verifica di sussistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, non dovranno prendersi in considerazioni eventuali rapporti di apprendistato non proseguiti in ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato.

Attenzione
Pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato risolti per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore sono idonei a precludere il godimento degli esoneri contributivi in caso di futura assunzione.

 

Misura degli incentivi

Gli incentivi, pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, salvo per le aliquote di finanziamento espressamente non oggetto di sgravio, dovranno essere riparametrati alla eventuale percentuale part-time prevista dal contratto di assunzione, ovvero dall’accordo di trasformazione a tempo indeterminato. Vieppiù, i massimali previsti dovranno essere riproporzionati su base giornaliera nei casi in cui l’assunzione o la cessazione del rapporto di lavoro intervengano nel corso del mese. Specificatamente, dunque:

Per entrambe le misure, il periodo massimo agevolabile è fissato in ventiquattro mesi.

Nota Bene
Si rammenta che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
Si evidenzia, altresì, che laddove vi siano versamenti a previdenza complementare, con applicazione delle misure compensative previste dall’art. 10, commi 2 e 3, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l’esonero dovrà essere calcolato sulla contribuzione effettivamente dovuta e, conseguentemente, al netto delle riduzioni che scaturiscono dalle predette misure compensative.

 

Quanto, invece, ad eventuali trasferimenti del lavoratore da una zona ZES o viceversa, l’Istituto previdenziale ha specificato che:

Condizioni per la spettanza degli incentivi

La fruizione delle agevolazioni in argomento è innanzitutto subordinata al rispetto dei principi generali previsti dall’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Conseguentemente, gli esoneri contributivi non potranno trovare applicazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  1. l’assunzione viola il diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, che abbia manifestato – per iscritto ed entro i sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – la propria volontà di essere riassunto (sul punto, il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 7/2016, ha chiarito che in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto dal lavoratore, il datore di lavoro può, comunque, legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di rapporti a termine in essere);
  2. siano in atto, presso il datore di lavoro, sospensioni connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, eccetto che per le ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati in un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate alla sospensione.

Diversamente, data la portata delle misure agevolative, non sono applicabili i principi generali ex art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, relativi alle assunzioni che costituiscono attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero all’ulteriore preclusione rispetto alle assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro che assume.

Nota Bene
Ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Decreto Coesione, gli esoneri spettano anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero, sicché il nuovo datore di lavoro potrà beneficiare dello sgravio contributivo prescelto per il periodo residuo, a prescindere dal requisito dell’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato. Anche tale seconda assunzione/trasformazione, però, dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2025. Diversamente, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata e successiva riassunzione da parte del medesimo datore di lavoro, l’agevolazione non può essere riconosciuta per la durata residua, operando la preclusione di cui al comma 6, art. 22, decreto-legge n. 60/2024.

Naturalmente, il diritto alla fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato al rispetto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare:

Tra le ulteriori condizioni specifiche si rammenta che:

Nota Bene
Non sono ostativi al riconoscimento di entrambi gli esoneri i licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto

Condizioni specifiche Bonus Giovani 2025 ZES

Come anticipato in premessa, per l’esonero previsto dal comma 3, decreto-legge n. 60/2024, trattandosi di un incentivo non rivolto alla generalità dei dipendenti, è stato necessario ottenere l’autorizzazione della Commissione europea. Conseguentemente, con esclusivo riferimento a tale misura, è necessario rispettare ulteriori condizioni per la legittima fruizione:

Procedimento per l’ammissione agli incentivi

Il datore di lavoro che intende richiedere gli esoneri contributivi in argomento dovrà inoltrare all’INPS apposita domanda di ammissione all’agevolazione attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), compilando il modulo Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani.

Nel modulo dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi dell’impresa;
  2. dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
  3. tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  4. importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
  5. indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

Per quanto concerne l’esonero “generale” previsto dall’art. 22, comma 1, la domanda potrà essere presentata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate, che per i rapporti non ancora instaurati. Diversamente, la domanda di concessione dell’esonero previsto dall’art. 22, comma 3, potrà essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

L’INPS, ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

Nel caso in cui l’assunzione sia già stata effettuata, considerata l’indicazione del codice di comunicazione obbligatoria, l’INPS fornirà l’esito dell’accoglimento e il riconoscimento dell’importo spettante.

Laddove, invece, l’assunzione non sia ancora stata effettuata, l’INPS provvede ad accantonare le risorse e a inviare una comunicazione a mezzo PEC o email, invitando il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. Una volta che detta comunicazione sarà visibile all’istituto previdenziale, la richiesta di incentivo verrà accolta definitivamente.

Esposizione nelle denunce contributive Uniemens

Come illustrato nella circolare INPS 12 maggio 2025, n. 90, all’interno dei flussi Uniemens, l’agevolazione prevista dall’art. 22, comma 1 (Bonus Giovani) dovrà essere esposta a decorrere dal mese di competenza giugno 2025, valorizzando, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

I dati così esposti verranno ricostruiti nel DM2013 “VIRTUALE” con:

Attenzione
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento , con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Fermo quanto sopra, per l’esonero area ZES, invece, dovrà essere esposto nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “ES35”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 3 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.”, in luogo di “EG35”.

Sul DM2013 “VIRTUALE”, il codice sarà “L623”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani – articolo 22, comma 3, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”.

Naturalmente, per l’esonero Giovani 2025 – Area ZES, non vi sono codici arretrati.

 Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano fruito dell’esonero giovani under 30, c.d. GECO, previsto dalla legge di Bilancio 2018, sarà possibile, senza trasmettere denunce di variazione dei flussi Uniemens pregressi, esporre all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Infografica – Bonus Giovani 2025

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

Decreto interministeriale 11 aprile 2025

INPS – Circolare 12 maggio 2025, n. 90

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