Grande interesse dei datori di lavoro nei confronti dei bonus giovani e donne del decreto Coesione. Nei primi quindici giorni di operatività, dal 16 al 30 maggio 2025, sono state presentate oltre 60.000 domande di accesso ai bonus. In particolare, l’INPS ha ricevuto ben 55.525 richieste relative all’esonero contributivo per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni, misura che ha già impegnato circa 579 milioni di euro, attingendo agli oltre 1,4 miliardi stanziati, co-finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro.
Parallelamente, sono state 4.960 le richieste per l’incentivo riservato all’assunzione a tempo indeterminato di donne prive di un impiego retribuito da almeno 24 mesi (o da almeno 6 mesi se residenti nelle Zone Economiche Speciali), con un impegno stimato di circa 54 milioni di euro rispetto ai 479 disponibili.
Un aspetto centrale nella disciplina di questi bonus è rappresentato dal coordinamento con altri esoneri contributivi.
Sia il bonus giovani (articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 60/2024 e articolo 2, comma 7, del decreto attuativo 11 aprile 2025) sia il bonus donne (articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 60/2024 e articolo 2, comma 6 del decreto attuativo 11 aprile 2025) non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Tuttavia entrambi i bonus sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione fiscale per nuove assunzioni (2024-2027).
Le circolari INPS n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025 forniscono un’analisi dettagliata del regime di cumulabilità/compatibilità.
Il regime generale di incumulabilità previsto dal decreto Coesione non esclude, nel caso del bonus giovani, la possibilità di combinare sequenzialmente più bonus contributivi.
A ricordarlo è l’INPS con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025.
I datori di lavoro non possono cumulare, per lo stesso periodo agevolato, i benefici dell’esonero contributivo del decreto Coesione con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.
È invece consentito fruire prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi del bonus giovani per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine, nel rispetto di tutte le condizioni di fruibilità previste dal decreto Coesione.
Cumulo sequenziale Bonus Giovani e incentivi legge Fornero - Tabella riepilogativa
Evento agevolato |
Incentivo applicabile |
Sgravio |
Durata massima |
Limite max agevolabile |
Assunzione a tempo determinato |
Legge 92/2012 (Fornero) |
50% contributi + INAIL |
12 mesi |
Nessuno |
Trasformazione a tempo indeterminato |
Bonus Giovani (DL 60/2024) |
100% contributi – No INAIL |
24 mesi |
500/650 euro mensili per lavoratore |
I nuovi esoneri del decreto Coesione non possono invece essere fruiti contemporaneamente, ad esempio, con:
I bonus sono tuttavia compatibili con:
I bonus giovani e donne del decreto Coesione sono inoltre cumulabili con le agevolazioni in favore dei lavoratori, come l’esonero contributivo IVS per le madri lavoratrici (L. n. 213/2023) e quello parziale per le madri di due o più figli previsto dalla legge di Bilancio 2025.
Un’ulteriore precisazione riguarda i lavoratori italiani impiegati in Paesi extracomunitari non convenzionati, per i quali non si applicano gli esoneri in esame, in virtù della specialità normativa introdotta dal decreto-legge n. 317/1987.
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