Bonus imprese energivore e gasivore, codici tributo per il III trimestre

Pubblicato il 19 settembre 2022

Dopo i due decreti Energia del mese di marzo scorso (decreti legge nn. 17 e 21 del 2022), anche il decreto Aiuti bis ha previsto delle misure agevolative con lo scopo di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel terzo trimestre 2022.

In particolare, gli articoli 6 e 7 del Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 hanno esteso:

  1. anche al terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese energivore e non, gasivore e non per l’acquisto di energia elettrica e di gas;
  2. il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca di cui all’art. 18 del DL 21/2022 alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

In base alla disciplina di riferimento, tali crediti d’imposta devono essere utilizzati, entro la data del 31 dicembre 2022, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo con la risoluzione n. 49/E/ 2022.

Infatti, l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, deve avvenire utilizzando i seguenti codici tributo:

Nel compilare il modello F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al  riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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