Caro bollette. Bonus per imprese energivore

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Caro bollette. Bonus per imprese energivore

Imprese in difficoltà per l’alto costo che stanno sostenendo a causa del forte aumento (anche raddoppiato) di energia elettrica e gas. Il Governo annuncia per metà febbraio 2022 un nuovo Dl con interventi tra i 5 e 7 miliardi, che va ad aggiungersi al recente provvedimento del 27 gennaio 2022, n. 4.

Sostegni-ter con credito d’imposta per imprese energivore

L’articolo 15 del decreto riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Si richiede che tali soggetti registrino costi per kWh della componente energia elettrica, sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, superiori al 30% rispetto a quelli sostenuti nel medesimo periodo del 2019.

Dette imprese devono accertare se esercitano l’attività nei settori ammessi o se sono forti consumatori di energia già censiti. Sono comunque ammesse se rientrano nei settori previsti dall’Allegato 3 alle Linee guida CE.

Se svolgono attività nei settori dell’Allegato 5, è richiesto l’indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento non inferiore al 20%.

Altresì va verificato se l’ente è ricompreso negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).

Le istruzioni per accedere al credito saranno fornite con successivo provvedimento.

Credito d’imposta riconosciuto

A coloro che ne hanno diritto, si riconosce un credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Inoltre, nel dettato normativo viene specificato che il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purchè la somma non superi il costo sostenuto, considerando la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
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