Con la risposta n. 60/E del 3 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del credito d'imposta 4.0 per gli investimenti effettuati con prenotazione in un determinato anno e completati nell'anno successivo. In particolare, il documento ufficializza la possibilità di applicare aliquote differenti per le diverse componenti del costo totale, distinguendo tra la parte coperta dall'acconto minimo del 20% e gli oneri accessori sostenuti successivamente, purché questi ultimi non fossero preventivabili alla data dell'ordine. Tale posizione riprende e conferma indicazioni già fornite in via ufficiosa durante Telefisco 2019, aprendo la strada a una gestione più flessibile degli incentivi legati alla transizione tecnologica delle imprese.
Nel 2021, ALFA S.r.l. ha acquistato un impianto 4.0 destinato alla propria attività produttiva, versando un acconto pari al 20% del costo stimato e formalizzando l'accordo con l'accettazione del fornitore. I lavori di realizzazione dell'impianto sono iniziati nel 2022 e si sono conclusi nello stesso anno, con tanto di interconnessione certificata da perizia asseverata. Nel corso dei lavori, l’impresa ha deciso di ampliare la linea produttiva con l'acquisto di un secondo macchinario, denominato “MACCHINARIO 2”, che, pur essendo collegato all'impianto originario, costituisce un elemento autonomo e indipendente, in grado di gestire i sottoprodotti della produzione principale.
L'installazione dell'intera linea produttiva, comprensiva del secondo macchinario, ha richiesto ulteriori interventi di natura idraulica, sostenuti nel 2022. Tali oneri accessori, per loro stessa natura, non potevano essere previsti o stimati in fase di progettazione, se non in modo approssimativo e arbitrario. A fronte di questi sviluppi, l’impresa ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d’imposta 4.0, con particolare riferimento alla percentuale di agevolazione applicabile sia ai due investimenti sia agli oneri accessori. In particolare, l’Istante ha evidenziato che l’acconto versato nel 2021 copriva una quota dell’investimento che, a posteriori, si è rivelata inferiore al 20% del costo complessivo, soglia minima richiesta dalla normativa per beneficiare dell'agevolazione.
Nella risposta n. 60/E del 2025, l'Agenzia delle Entrate richiama la normativa sul credito d'imposta 4.0 prevista dall'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021). Questa disciplina ha prorogato e rimodulato il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla legge di bilancio 2020, sostituendo le precedenti agevolazioni del "super ammortamento" e "iper ammortamento".
In particolare, per i beni materiali 4.0 elencati nell'allegato A alla Legge n. 232 del 2016, l'aliquota del credito d'imposta varia in funzione del periodo di investimento:
L’Agenzia precisa inoltre che i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 sono applicabili, in quanto compatibili, con quelli già emanati in tema di iper ammortamento nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.
Alla luce della normativa richiamata, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 60/E/2025, ha chiarito le percentuali di credito d'imposta 4.0 applicabili ai due investimenti effettuati dall'Istante, distinguendo tra l'impianto principale acquistato nel 2021, il secondo macchinario comprato nel 2022 e gli oneri accessori sostenuti nello stesso anno.
Per l'impianto principale, prenotato nel 2021 con un acconto del 20%, è stata riconosciuta un'aliquota del 50%, in conformità con l'articolo 1, comma 1056, della legge n. 178/2020. Questa agevolazione è stata accordata poiché sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa, inclusa la prenotazione entro il 31 dicembre 2021 e l'interconnessione completata nel 2022.
Per il “MACCHINARIO 2”, acquistato nel 2022 senza prenotazione precedente, l'aliquota applicabile è invece del 40%, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1057, della stessa legge. Questa percentuale si applica poiché l'investimento è stato effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, soddisfacendo le condizioni previste per gli investimenti privi di prenotazione.
Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che agli oneri accessori sostenuti nel 2022 — non prevedibili in fase di progettazione ma necessari per il funzionamento complessivo della linea produttiva, compresi i lavori idraulici relativi a entrambi i macchinari — si applica un'aliquota del 40%. Questa decisione trova fondamento nei chiarimenti forniti durante l'incontro con la stampa specializzata del 31 gennaio 2019 riguardanti l'iperammortamento, secondo cui gli oneri accessori non preventivabili possono beneficiare delle stesse aliquote previste per gli investimenti effettuati nell'anno di sostenimento delle spese.
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