Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Chiarimenti Entrate

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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Chiarimenti Entrate

L’Agenzia delle Entrate pubblica la corposa circolare n. 9 del 23 luglio 2021, sotto forma di domande e risposte, con la quale fornisce tutti i chiarimenti necessari per la corretta fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, ai sensi della riformulata disciplina ex articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Recentemente, con il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), il legislatore è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo apportando alcune modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta. In particolare, si prevede che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

Nella nuova circolare agenziale, vengono fornite alcune precisazioni soprattuto con rigurdo al coordinamento tra la disciplina dettata dalla Legge di bilancio 2020 e quella della successiva Legge di bilancio 2021.

In assenza di una norma transitoria, infatti, l’Agenzia ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative debba avvenire considerando la data del 16 novembre 2020 quale “spartiacque” tra il credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 e il nuovo credito d’imposta introdotto dalla L. 178/2020.

Specifica l’Agenzia che per gli investimenti in beni strumentali, la “prenotazione” entro il 15 novembre 2020 blocca l’accesso ai più vantaggiosi crediti di imposta della legge di bilancio 2021.

Mentre, nel caso di assenza di “prenotazione” entro il 15 novembre, l’agevolazione applicabile sarà sempre e solo quella della Legge 178/2020.

Pertanto, nel caso di investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e si sia versato l’acconto del 20%, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, si applica la disciplina di cui alla L. 160/2019.

Nel caso in cui l’investimento sia stato prenotato a partire dal 16 novembre 2020 opera, invece, la nuova disciplina della Legge di bilancio 2021.

Con riferimento ai contratti di leasing, secondo la nuova circolare 9/E/2021, l’agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati mediante contratto di leasing. Precisamente, il credito di imposta si calcolerà sul costo sostenuto dalla compagnia di leasing, non essendo invece rilevante il prezzo di riscatto.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, ovvero di cessione del contratto di leasing, il credito di imposta va rideterminato al ribasso esattamente come in presenza di cessione del bene o di delocalizzazione. Inoltre, il tax credit spetta anche per i beni di costo non superiore a 516 euro indipendentemente dalle modalità di deduzione.

Infine, si precisa che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.

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