L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 37 del 18 febbraio 2025, indica come procedere alla rideterminazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, comma 105, della legge n. 208/2015) a seguito della vendita di una parte dei beni acquistati con l'incentivo.
Nel dettaglio, una società che nel 2022 aveva comprato nuovi macchinari e attrezzature commerciali per una propria unità produttiva nel Sud Italia, per accedere al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha inoltrato la necessaria comunicazione CIM17 il 7 febbraio 2024.
L'Agenzia delle Entrate ha approvato la richiesta permettendo così la fruizione dell'incentivo. Successivamente, il 25 giugno 2024, la stessa azienda ha restituito – secondo un accordo transattivo - parte degli articoli acquistati, emettendo contestualmente una fattura di vendita.
Di conseguenza, l'azienda ha richiesto indicazioni su come aggiornare gli importi del credito d'imposta maturato, dato che il tentativo di inviare una nuova comunicazione CIM17 per correggere quella originale è stato rifiutato dal sistema per essere stato trasmesso fuori termine.
Viene chiesto, dunque, come procedere per modificare gli importi del credito d'imposta realmente dovuto in relazione alla comunicazione CIM17 inizialmente inoltrata il 18.12.2023.
Pubblicando la risposta n. 37 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è l'articolo 1, commi 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 a concedere un credito d'imposta alle imprese che procedono all'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a stabilimenti produttivi situati nelle aree agevolate delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.
Va sottolineato che:
ATTENZIONE: Se, entro il quinto anno fiscale successivo a quello in cui i beni sono stati messi in operatività, questi vengono alienati, trasferiti a terzi, utilizzati per scopi non correlati all'attività imprenditoriale o spostati in stabilimenti produttivi diversi da quelli che hanno beneficiato dell'incentivo, il credito d'imposta verrà ricalcolato escludendo il costo di tali beni dagli investimenti che avevano ricevuto l'agevolazione (comma 105, articolo 1, L. n. 208/2015).
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, dopo aver proceduto alla "rivendita" di una parte dei suddetti investimenti, si avvera la condizione di "cessione a terzi" come previsto dal comma 105 citato, il quale richiede una rideterminazione del credito iniziale approvato.
L’Amministrazione finanziaria, poi, fornisce indicazioni riguardo alla corretta registrazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario.
Con circolare agenziale del 3 agosto 2016, n. 34, è stato specificato che il credito d'imposta deve essere riportato nel quadro RU del modello di dichiarazione per il periodo fiscale di generazione del credito (ovvero l'anno fiscale in cui sono stati effettuati gli investimenti incentivati), e nei quadri RU dei modelli di dichiarazione per i periodi fiscali nei quali il credito è impiegato in compensazione.
Nello specifico, le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SC 2024 precisano che nel rigo RU5 va indicato:
Pertanto, in base a quanto menzionato, il credito d'imposta deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale di "maturazione" del credito stesso - cioè l'anno in cui sono stati effettuati gli investimenti incentivati - a condizione che l'autorizzazione all'uso sia stata concessa entro i termini di presentazione. In caso contrario, il credito dovrebbe essere inserito nella prima dichiarazione dei redditi disponibile dopo il rilascio dell'autorizzazione.
Nel caso specifico, alla scadenza per la presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'ammontare del credito dovuto, accumulato nel 2022 ma autorizzato il 7 febbraio 2024, era già stato "rideterminato" a seguito della vendita del 25 giugno 2024. Pertanto, nella colonna F2 del rigo RU5, doveva essere indicato l'importo già corretto e non quello originale.
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