Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

Pubblicato il 06 novembre 2025

Con il disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689), attualmente all’esame del Senato della Repubblica, il Governo propone un intervento di revisione della disciplina relativa al cosiddetto bonus mamme, misura destinata alle lavoratrici madri con almeno due figli.

La proposta normativa, che rappresenta una nuova fase evolutiva della misura introdotta nel 2024, mira a prolungare e potenziare il sostegno economico alle madri lavoratrici, nonché a rimodulare il calendario di attuazione dell’esonero contributivo strutturale.

Di seguito si presenta una mappa dell’applicazione della misura agevolativa per gli anni 2025, 2026 e 2027, elaborata sulla base del testo del disegno di legge di Bilancio 2026 all'esame del Senato.

Resta inteso che il quadro potrà subire modifiche a seguito dell’iter parlamentare di approvazione della legge di Bilancio 2026.

Bonus mamme - Tabella riepilogativa 2025–2027

Anno e riferimenti Tipologia Importo/valore Beneficiarie (principali) Note

2025

D.L. 95/2025, art. 6, c. 2, conv. L. 118/2025 e circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025

L. 213/2023, art. 1, c. 180 e circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27

 

Bonus economico + esonero totale (3+ figli)

Bonus 40 €/mese (fino a 480 €/anno) erogato dall'INPS direttamente alla lavoratrice, in un’unica soluzione, a dicembre 2025 (entro il mese di febbraio 2026 per le domande pervenute entro il 31 gennaio 2026); non imponibile ai fini fiscali e contributi e non rilevante ai fini ISEE. Soglia reddito/retribuzione imponibile 40.000 €/anno

Esonero totale: 100% quota IVS a carico lavoratrice, fino a 3.000 €/anno (250 €/mese)

Bonus 40 €: lavoratrici dipendenti e autonome con 2 figli (fino al 10° anno del secondo) oppure >2 figli senza tempo indeterminato (fino al 18° del più piccolo).

Esonero totale: madri con ≥3 figli e contratto a tempo indeterminato (fino al 18° anno di età del figlio più piccolo)..

Escluso lavoro domestico

Bonus economico: domanda, della lavoratrice all'INPS, entro il 9 dicembre 2025 (entro il 31 gennaio 2026, per le lavoratrici che maturano i requisiti successivamente, ma comunque entro il 31 dicembre 2025)

Esonero totale: domanda, della lavoratrice, al datore di lavoro oppure utilizzando l’applicazione INPS denominata “Utility esonero lavoratrici madri”.

2026

DDL Bilancio 2026, art. 46

L. 213/2023, art. 1, c. 180

Bonus economico + esonero totale (3+ figli)

Bonus 60 €/mese (fino a 720 €/anno), erogato in un’unica soluzione dall'INPS direttamente alla lavoratrice a dicembre 2026; non imponibile ai fini fiscali e contributi e non rilevante ai fini ISEE. Soglia reddito/retribuzione imponibile 40.000 €/anno

Esonero totale: 100% quota IVS a carico lavoratrice, fino a 3.000 €/anno (250 €/mese)

Bonus 60 €: dipendenti e autonome  con 2 figli (fino al 10° anno del secondo) oppure >2 figli senza tempo indeterminato (fino al 18° anno di età del figlio più piccolo).

Esonero totale: madri con ≥3 figli e contratto a tempo indeterminato (fino al 18° anno di età del figlio più piccolo).

Escluso lavoro domestico

Bonus economico: domanda, della lavoratrice, all'INPS

Esonero totale: domanda, della lavoratrice, al datore di lavoro oppure utilizzando l’applicazione INPS denominata “Utility esonero lavoratrici madri”.

2027

L. 207/2024, art. 1, c. 219–220 (misura strutturale, decorrenza rinviata al 2027 dal DDL bilancio 2026)

Esonero parziale Esonero parziale dei contributi a carico delle lavoratrici, con soglia reddito/retribuzione imponibile 40.000 € annui.

Lavoratrici dipendenti e autonome (no forfettarie) madri di due figli, (fino al 10° anno del secondo) e madri di tre o più figli, (fino al 18° anno di età del figlio più piccolo).

Escluso lavoro domestico

Percentuale e modalità con decreto attuativo

 

 

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