Bonus Mezzogiorno e credito d’imposta beni strumentali cumulabili

Pubblicato il 18 settembre 2020

L’Agenzia delle Entrate si esprime sulla cumulabilità del Bonus investimenti nel Mezzogiorno, di cui alla legge n. 208/2015, con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui alla Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019).

Si ricorda che la Legge di bilancio in corso ha prorogato al 31 dicembre 2020 il credito di imposta di cui all'articolo 1 commi 98-108 della Legge n. 208/2015, per i soggetti che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Una società che ha acquistato una macchina che avrebbe diritto, al ricorrere delle altre condizioni previste dalle norme, alla fruizione delle due distinte agevolazioni consistenti in crediti di imposta, chiede all’Amministrazione finanziaria se può fruirne unitamente.

Nella risposta ad interpello n. 360 del 16 ottobre 2020, l’Agenzia specifica che sono cumulabili, in relazione ai medesimi investimenti, il credito d’imposta per il Mezzogiorno e il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Nelle discipline di riferimento dei due bonus, infatti, non esiste alcuna preclusione alla fruizione congiunta dei due incentivi. Unica condizione per le due agevolazioni è che l’eventuale cumulo di più benefici non porti a godere di un incentivo netto superiore al costo sostenuto dall’impresa per acquistare il bene strumentale.

Il comma 192 della Legge n. 160/2019, infatti, espressamente prevede che il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effetuino investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

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