Bonus monopattini e biciclette elettriche, regole Mef per il credito d'imposta

Pubblicato il 02 novembre 2021

Pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" del 29 ottobre 2021 il decreto MEF che, in attuazione della disposizione prevista all’altricolo 44 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), individua le modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Bonus biciclette e monopattini, a chi spetta

Il decreto datato 21 settembre 2021 si rivolge alle persone fisiche che, nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, abbiano sostenuto le spese per l’acquisto di uno dei suddetti mezzi di trasporto elettrici o abbiano preso i mezzi di trasporto pubblico o utilizzato auto elettriche in condivisione.

Ad esse è riconosciuto un credito d’imposta a condizione che, nello stesso periodo di tempo, abbiano consegnato per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il credito d'imposta suddetto:

Condizione: il veicolo consegnato per la rottamazione doveva essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo oppure a uno dei familiari indicati.

Modalità di riconoscimento del credito d’imposta

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare il provvedimento attuativo, che definirà le modalità e le tempistiche per l'inoltro, in via telematica, delle richieste. Con tale provvedimento verrà reso disponibile anche il modello di istanza da presentare.

Ai fini del riconoscimento del credito dìimposta, infatti, le persone fisiche devono inoltrare telematicamente, entro il termine che verrà fissato, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, nella quale indicare l'importo della spesa agevolabile sostenuta nel 2020 per l'acquisto dei monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al Tpl, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Sarà compito dell’Agenzia, sulla base del rapporto tra le risorse complessivamente stanziate per la misura e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determinare la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun richiedente.

Tale percentuale sarà comunicata con un ulteriore provvedimento agenziale.

Credito d’imposta per monopattini e bici elettriche. Caratteristiche

Il bonus biciclette elettriche e monopattini non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese.

E' utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

Se l’Agenzia dovesse accertare che il bonus è, in tutto o in parte, non spettante procederà con il recupero del relativo importo.

Al bonus in oggetto si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

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