Bonus per edilizia ceduti. Codici tributo per fornitori e cessionari

Pubblicato il 04 gennaio 2021

Attivati, con effetto 1° gennaio 2021, i codici tributo utili per fornitori e cessionari al fine di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta acquisiti su superbonus, ecobonus e sismabonus.

Ai sensi del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), in relazione agli interventi di:

i soggetti che ne sostengono le spese negli anni 2020 e 2021 possono optare, invece dell’utilizzo diretto, per lo sconto in fattura, anticipato dai fornitori che effettuano i lavori, oppure per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare.

Nel caso dello sconto in fattura, i fornitori effettuano il recupero sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con risoluzione n. 83 del 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate, per consentire ai fornitori e cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, istituisce i seguenti codici tributo:

Si ricorda che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni - articolo 121, comma 1, DL 34/2020 - inviate all’Agenzia delle Entrate in base a quanto stabilito nei provvedimenti dell’8 agosto (prot. n. 283847) e del 12 ottobre 2020 (prot. n. 326047).

I fornitori o il cessionario devono aver confermato l’esercizio dell’opzione attraverso la funzionalità della “piattaforma cessione crediti” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo suddetti sono attivi dal 1° gennaio 2021.

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