Bonus psicologo 2025: domande dal 15 settembre. Cosa cambia

Pubblicato il 18 agosto 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 il Decreto del Ministro della Salute 10 luglio 2025  che individua le quote spettanti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse relative al cd. bonus psicologo per le annualità 2024 e 2025.

Il Decreto del Ministro della Salute del 10 luglio 2025, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha come obiettivo principale quello di garantire la continuità delle attività gestionali relative al cosiddetto Bonus psicologo. In un’ottica di maggiore efficienza amministrativa e di più ampia fruibilità delle risorse da parte dei cittadini, il provvedimento ha infatti riordinato le diverse disposizioni normative stratificatesi nel tempo, raccogliendo in un unico testo le regole attuative già vigenti e introducendo, al contempo, alcuni correttivi finalizzati ad assicurare un utilizzo più efficace del contributo.

In coerenza con quanto stabilito dal decreto, l’INPS, con il messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025, ha annunciato l’apertura della procedura per la presentazione delle domande relative al Bonus psicologo 2025.L’INPS ha inoltre precisato che ulteriori e più dettagliate istruzioni operative verranno fornite con un successivo messaggio.

Bonus psicologo 2024 e 2025: risorse finanziarie

Il decreto del 10 luglio 2025 aggiorna la dotazione economica per il Bonus psicologo 2024 e 2025, ma conferma i criteri e le regole già stabilite nei decreti precedenti, garantendo continuità e stabilità alla misura.

Per il 2024 lo stanziamento complessivo è di 12 milioni di euro, così articolato:

Per il 2025, le risorse disponibili sono pari a 9,5 milioni di euro, in attuazione dell’art. 1, comma 344, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025).

Restano pienamente valide le regole già stabilite dai precedenti provvedimenti, in particolare:

Resta inoltre fermo quanto stabilito dall’allegato tecnico del decreto 31 maggio 2022, che continua a regolare aspetti operativi e di dettaglio (modalità di trattamento dei dati, adesione dei professionisti, gestione informatica tramite INPS).

 Le risorse sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Beneficiari e professionisti aderenti

Sono destinatari del Bonus psicologo tutte le persone che si trovino in condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica. Tali situazioni sono ricondotte, in particolare, agli effetti dell’emergenza pandemica e alla conseguente crisi socio-economica, che hanno inciso sulla salute mentale dei cittadini.

Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per coprire spese relative a sedute di psicoterapia erogate da professionisti privati che rispettino due condizioni:

  1. iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti (sezione dell’Albo degli psicologi).
  2. adesione formale all’iniziativa comunicata al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP).

Il CNOP raccoglie le adesioni dei professionisti e trasmette l’elenco aggiornato all’INPS che a sua volta rende consultabile l'elenco degli aderenti tramite una sezione dedicata della piattaforma telematica.

Contributo e requisiti reddituali

Il bonus può essere concesso una sola volta per personaÈ necessario essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore a 50.000 euro.

Il beneficio è parametrato per fasce ISEE:

Fascia ISEE

Contributo massimo

Limite per seduta

Inferiore a 15.000 €

fino a 1.500 €

50 € a seduta

Tra 15.000 € e 30.000 €

fino a 1.000 €

50 € a seduta

Tra 30.000 € e 50.000 €

fino a 500 €

50 € a seduta

Presentazione della domanda

Il Bonus psicologo è accessibile attraverso una procedura annuale, gestita interamente dall’INPS.

La piattaforma INPS indica la finestra temporale di presentazione delle domande, che deve essere aperta per almeno 60 giorni, con preavviso minimo di 30 giorni.

La domanda va inoltrata in modalità telematica tramite accesso al portale INPS con credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Con il messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025, l’INPS ha comunicato l’apertura della procedura per la presentazione delle domande relative al Bonus psicologo per l’anno 2025.I cittadini potranno presentare domanda a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025L’Istituto precisa che con successivi aggiornamenti verranno fornite istruzioni operative più dettagliate, in modo da guidare i richiedenti lungo tutto l’iter di presentazione e gestione delle domande.

Istruttoria e verifiche INPS

Il sistema acquisisce automaticamente, tramite codice fiscale, i dati sulla residenza regionale/provinciale del richiedente e, se autorizzato, i recapiti di contatto presenti negli archivi INPS.

Il cittadino deve compilare un’apposita autocertificazione (ex art. 47 D.P.R. 445/2000), attestando il possesso dei requisiti reddituali (ISEE).

Durante l’invio della domanda, il sistema INPS controlla la presenza di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida:

Graduatorie regionali e provinciali

Al termine della finestra di presentazione, INPS elabora graduatorie regionali e provinciali.

La selezione dei beneficiari avviene:

I beneficiari ricevono dall’INPS comunicazione di accoglimento della domanda.

Contestualmente, viene attribuito un codice univoco, che identifica il valore assegnato (importo massimo utilizzabile, secondo la fascia ISEE).

Utilizzo del beneficio e decadenza

Il contributo deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda. Se non viene utilizzata almeno una seduta entro 60 giorni, il beneficiario decade dal diritto.

In caso di decadenza, le risorse vengono riassegnate alla Regione/Provincia autonoma di riferimento e messe a disposizione tramite scorrimento delle graduatorie.

Gestione delle risorse non utilizzate

Lo scorrimento delle graduatorie avviene una sola volta per anno.

Le somme che restano ancora inutilizzate vengono riassegnate alla stessa Regione o Provincia autonoma e incrementano le risorse disponibili per l’annualità in corso.

Autenticazione e registrazione dei professionisti

I professionisti aderenti all’iniziativa – ossia gli psicoterapeuti iscritti all’Albo degli psicologi che hanno comunicato la loro adesione al CNOP – devono autenticarsi sulla piattaforma INPS tramite SPID, CIE o CNS

L’inserimento nell’elenco ufficiale implica l’accettazione delle condizioni stabilite dal decreto e abilita i professionisti ad inserire il proprio IBAN, necessario per i successivi rimborsi.

Utilizzo del contributo da parte dei beneficiari

Il meccanismo di utilizzo del Bonus si basa su un codice univoco attribuito a ciascun beneficiario.  

Il cittadino comunica al professionista il proprio codice al momento della prenotazione. Lo psicoterapeuta accede alla piattaforma INPS, verifica la disponibilità e registra la seduta concordata. L’INPS conferma la prenotazione al beneficiario, che può eventualmente disdirla. 

Dopo la prestazione, il professionista emette fattura intestata al beneficiario, riportando il codice univoco, e inserisce i dati (codice, data, numero fattura, importo) sulla piattaforma. INPS aggiorna il beneficiario sul contributo utilizzato e sulla quota residua.

Modalità di rimborso del contributo

Le Regioni e le Province autonome devono trasferire le risorse assegnate all’INPS entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U., versandole su un conto di Tesoreria centrale con causale specifica per annualità (“anno 2024” o “anno 2025”).

Una volta ricevuti i fondi, l’INPS provvede a rimborsare i professionisti per le prestazioni effettivamente erogate, entro il mese successivo a quello di emissione della fattura, tramite accredito diretto sull’IBAN comunicato.

Monitoraggio dell’attuazione

Per garantire trasparenza ed efficienza, l’INPS invia relazioni mensili al Ministero della Salute e alle Regioni/Province autonome-

I dati sono trattati in forma anonima, nel rispetto dei principi di minimizzazione e protezione dei dati personali, e trasmessi alle amministrazioni tramite PEC dedicata.

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