Bonus pubblicità, fino al 30 settembre la comunicazione per l’accesso al beneficio

Pubblicato il 10 settembre 2020

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per l’invio telematico della comunicazione per l’accesso al bonus sugli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020. E’ stata prevista, infatti, in via eccezionale, una nuova finestra temporale, dal 1° al 30 settembre 2020, per l’invio delle comunicazioni telematiche. In particolare, la norma ha stabilito che, per il solo anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente. Pertanto, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari ed, infine, i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Restano, comunque, valide le “prenotazioni” presentate sino a tutto il 31 marzo: su queste il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.

Rispetto al passato, restano invariate: a) le tipologie di destinatari e gli investimenti pubblicitari agevolabili (cioè: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali); nell’ambito della circolare 25/E/2020 è stato precisato che l’agevolazione riguarda anche gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali “non partecipate dallo Stato” (mentre a regime la stessa spetta solo per gli investimenti su emittenti locali); b)  le condizioni dell’agevolazione (l’utilizzo del tax credit esclusivamente in compensazione; il rispetto del limite massimo complessivo di spesa; il rispetto dei limiti stabiliti della normativa UE sugli aiuti de minimis; l’applicazione, per quanto compatibili, delle norme del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90/2018).

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