Bonus pubblicità: modalità d'accesso al credito d'imposta

Pubblicato il 20 marzo 2020

Il Dipartimento per l’Editoria e l’Informazione approva le modalità di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2019 e l’elenco dei singoli beneficiari. Il decreto del 18 marzo 2020 rappresenta l’ultimo step dell’iter per la designazione del Bonus pubblicità 2019.

I titolari dei redditi d’impresa o lavoro autonomo e gli enti non commerciali che, ai sensi dell’articolo 57-bis del DL n. 50/2017, hanno prenotato l’incentivo attraverso l’invio della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” entro il 31 marzo dello scorso anno, hanno dovuto poi confermare gli investimenti realmente effettuati attraverso l’invio di una “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Tale dichiarazione sostitutiva doveva essere presentata, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, entro il 31 gennaio 2020.

Sulla base delle dichiarazioni ricevute, il Dipartimento ha stilato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta, con l’indicazione dei singoli importi, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus pubblicità 2019. Decreto attuativo: massimali, limiti e modalità di fruizione

Nell’Allegato al decreto 18 marzo 2020, il Dipartimento per l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri indica, per ciascun soggetto ammesso alla fruizione del contributo, l’importo massimo potenzialmente fruibile, a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario (200mila euro in un triennio).

Esistono delle eccezioni per i soggetti che operano nel settore dell’autotrasporto, nel settore agricolo e nel settore della pesca e dell’acquacoltura per i quali il massimale individuale di spesa è stabilito da tre rispettivi Regolamenti Ue di settore.

Pertanto, se l’importo indicato nell’elenco supera i limiti stabiliti – per il rispettivo settore di appartenenza - dai tre Regolamenti Ue, l’importo massimo fruibile è quello indicato negli stessi Regolamenti.

Riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta, l’articolo 3 del decreto specifica che per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta è fruibile, mediante compensazione con il modello F24, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sui siti www.informazioneeditoria.gov.it e www.agenziaentrate.it del decreto e del relativo elenco dei soggetti ammessi al beneficio.

Per i beneficiari di somme superiori a 150mila euro (fatta salva l’ipotesi in cui il destinatario del contributo abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa), il credito può essere fruito - sempre in compensazione tramite F24 - dal quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione individuale di abilitazione inviata dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, dopo aver consultato la Banca dati nazionale Antimafia, e, quindi, dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria o trascorso il termine per il suo rilascio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy