Bonus ricerca, la sede non conta

Pubblicato il 18 agosto 2008 Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo realizzate dalle imprese - arrivato con la Finanziaria del 2007 e pari al 10 per cento del totale delle spese sostenute per i progetti di ricerca, e fino al 40 per cento nel caso di programmi che coinvolgano università e centri di ricerca pubblici - ha rischiato di “infognarsi” nelle modalità di accesso “controllato” introdotte da giugno per il bonus investimento con il Dl sul monitoraggio dela spesa (n. 97). Ma con le istruzioni dettate dalle Entrate nella circolare 46/E/2008, il pericolo è scampato. La maggiore aliquota si rende applicabile solo ai costi riaddebitati dall’università e dall’ente pubblico di ricerca in base al contratto stipulato. L’aliquota base è invece applicabile ai costi per l’attività di ricerca svolta in proprio o commissionata a soggetti diversi. Il luogo d’esecuzione della ricerca è indifferente ai fini della agevolazione. E’ importante precisare che il bonus non costituisce aiuto di Stato (da indicazioni dettate dalla Commissione europea con decisione C (2007) 6042 dell’11 dicembre 2007); non esistono quindi specifici limiti alla possibilità di cumulare il credito con altri contributi pubblici o benefici fiscali. Ciò non significa che il cumulo sia sempre esperibile, ove le norme poste a fondamento delle altre misure a favore della ricerca dispongano diversamente.
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