Bonus ristrutturazioni solo su residenza unica

Pubblicato il 08 novembre 2008 La Corte di cassazione – sentenza n. 26543 del 5 novembre 2008 – accogliendo la tesi dell’agenzia delle Entrate, sostiene che se una coppia di fatto non risiede nella stessa abitazione può non usufruire a pieno dei benefici fiscali sulla casa e, in particolare, di quelli relativi alle ristrutturazioni. La Cassazione riconosce così, sia per le coppie di fatto che per quelle more uxorio, la possibilità di usufruire degli incentivi fiscali per i lavori di ristrutturazione dell’abitazione dei coniugi. Per i coniugi, il semplice rapporto matrimoniale non determina il possesso congiunto di tutti gli immobili che fossero di proprietà di ciascun coniuge, ma solo di quello concretamente utilizzato da entrambi. Dunque, anche per le coppie di fatto è necessaria la convivenza nella stessa casa fin dall’inizio della ristrutturazione per applicare il bonus.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy