Bonus Sud: l’F24 all’agente presso il quale il datore è intestatario del conto fiscale

Pubblicato il 15 settembre 2012 Sono state definite dall’agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 2012/132876 del 14 settembre 2012, le modalità e i termini di utilizzo del credito d’imposta legato all’assunzione al Sud di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (ex articolo 2 del Dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011).

Nel documento di prassi un chiarimento importante: il modello F24, attraverso il quale il credito in oggetto è compensato deve essere presentato esclusivamente all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.

Si ricorda che il beneficio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 14 maggio 2011 e consiste nel credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione del lavoratore svantaggiato o nei 24 mesi successivi se si tratta di lavoratore molto svantaggiato. Per ogni Regione è stabilito un tetto di risorse.

Mentre Puglia (23 luglio 2012) e Campania (10 settembre 2012) hanno già iniziato la pratica, le date per la Sicilia, la Sardegna e la Basilicata sono fissate rispettivamente al 17 e 20 settembre 2012 e al 1° ottobre 2012. Restano da definire le date per la Calabria, l’Abruzzo e la Basilicata.
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