Bonus vacanze 2021, controlli e restituzione

Pubblicato il 02 febbraio 2021

Laddove il modello ISEE, utile per la fruizione del cd. “bonus vacanze”, sia stato compilato in modo errato dal parte del contribuente, determinando un utilizzo scorretto dell’agevolazione, il dichiarante può sanare la propria posizione restituendo l’importo fruito indebitamente tramite la dichiarazione dei redditi.

La restituzione, in tal caso, può avvenire senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando gli appositi campi del modello prescelto.

È questo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 66 dell’1 febbraio 2021.

Bonus vacanze, come funziona?

Il bonus vacanze è stato istituito dall’art. 176 del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) che ha previsto "un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 per il pagamento di soggiorni presso imprese turistico ricettive, agriturismi o bed&breakfast, riconosciuto:

Inoltre, la stessa norma istitutiva stabilisce che lo sconto:

Bonus vacanze, recupero dello sconto

Con la circolare n. 18/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che provvederà a verificare l’esistenza dei presupposti per la fruizione da parte del contribuente del bonus in questione e la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo utilizzo.

Nel caso in cui sia riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita. Nel contempo, per quanto riguarda il cessionario, la stessa amministrazione fiscale verificherà l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Bonus vacanze, recupero per indebita fruizione

Qualora l'80% del tax credit vacanze sia stato indebitamente fruito, specifica l’Agenzia, lo si può restituire, senza sanzioni e interessi, al momento della presentazione della dichiarazione (730 o Redditi Pf), compilando gli appositi campi del modello prescelto.

Nel prospetto di liquidazione dell'imposta, infatti, l'importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d'imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo "4001") ovvero a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d'imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d'imposta.

Infine, l’Agenzia precisa che l'istante non dovrà compilare il rigo E83, codice "3" (non avendo diritto all'ulteriore detrazione del 20%) e che il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d'imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in compensazione, rispondendo solo nel caso ne benefici "in misura maggiore" rispetto al dovuto/ricevuto.

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