Bonus variabile per gli agricoli

Pubblicato il 17 febbraio 2005

La circolare Inps n. 31, del 16 febbraio 2005, chiarisce come si debba applicare l’incentivo al posticipo del pensionamento, il cosiddetto “superbonus”, relativamente agli operai del settore agricolo. A questi, il datore deve corrispondere una somma pari alla contribuzione che avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, sia a proprio carico sia a carico del lavoratore. L’ammontare del “superbonus” è pari ai contributi effettivamente versati (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore), al netto di eventuali sgravi.

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