Bonus ZES Unica esente da notifica alla Commissione UE. Assunzioni con sede di lavoro “effettiva” in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. Domanda di ammissione all’INPS. Sono le uniche vere novità del decreto interministeriale 7 gennaio 2025, recante criteri e modalità attuative dell’esonero introdotto dal decreto Coesione (articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Il decreto è stato pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 21 febbraio 2025 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025.
La sua pubblicazione segna un importante passo avanti verso l’operatività del bonus, per la quale si attendono ora solo le istruzioni dell’INPS.
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Ricordiamo innanzitutto che il Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Bonus ZES unica) è un’agevolazione contributiva che mira a incentivare l'occupazione stabile nel Mezzogiorno.
Beneficiari dell'esonero contributivo sono i datori di lavoro privati con un massimo di 10 dipendenti nel mese dell'assunzione.
L'esonero spetta per le assunzioni:
L’esonero contributivo si applica:
L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.
Il Bonus non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
NOTA BENE: La nuova Decontribuzione Sud PMI e grandi imprese non è cumulabile, per espressa previsione di legge il Bonus ZES Unica.
Alla pari degli altri incentivi all’assunzione, per la fruizione del bonus Zes Unica è richiesto il rispetto delle norme su regolarità contributiva e condizioni di lavoro (articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) dei principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.
Inoltre, il datore di lavoro non deve aver intimato nessun licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo nei 6 mesi precedenti l'assunzione.
Prevista la revoca del beneficio in caso di licenziamento del lavoratore incentivato o di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva nei 6 mesi successivi all'assunzione.
L’esonero è fruibile previa presentazione all’INPS di domanda di ammissione, da presentare in via telematica, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Istituto previdenziale.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
Sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, l’INPS verificherà la sussistenza dei requisiti di ammissione e valuterà le domande tenendo conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
A seguito di esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero. L’INPS determina gli importi spettanti, per ciascuna annualità, al datore di lavoro e monitora la spesa autorizzata.
Con la pubblicazione delle istruzioni INPS, i datori di lavoro avranno a disposizione un ulteriore strumento di riduzione del costo del lavoro: un incentivo molto interessante, considerando sia la misura dell'esonero (100% della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile), sia la sua durata massima (24 mesi).
Ma, per valutare la sua reale convenienza, ciò non basta. Il costo del lavoro si compone difatti di diversi elementi, tra cui vi sono anche i premi assicurativi dovuti all’INAIL per la tutela degli infortuni da lavoro e da malattie professionali.
Un’analisi corretta poi non può prescindere dal valutare la disciplina dell’incentivo nel suo complesso, tenendo conto di elementi importanti come la durata del periodo agevolato, la presenza di un massimale di agevolazione nonché il coordinamento con altri incentivi e di altri fattori determinanti ai fini della concessione effettiva del bonus come i limiti di spesa e i vincoli territoriali.
Mettiamo a confronto il bonus donne strutturale e il Bonus Zes Unica.
Bonus Zes unica
100%, max 650 €/mese - Durata massima di 24 mesi - Nessuno sconto per premi e contributi INAIL - Non cumulabile, ma compatibile senza riduzioni con la maxi deduzione fiscale del costo del lavoro
Contribuzione |
Sconto contribuzione |
Totale |
500 € |
500 € |
500 € + benefici maxi deduzione fiscale del costo del lavoro |
1.000 € |
650€ |
650€ + benefici maxi deduzione fiscale del costo del lavoro |
1.500 € |
650 € |
650 € + benefici maxi deduzione fiscale del costo del lavoro |
2.000 € |
650 € |
650 € + benefici maxi deduzione fiscale del costo del lavoro |
Bonus donne strutturale
50% contributi previdenziali + premi/contributi INAIL - Durata massima di 18 mesi - Nessun limite di agevolazione – Cumulabile
Contribuzione |
Sconto contribuzione |
Decontribuzione SUD PMI |
Totale |
500 € |
250 € |
62,5 € |
312,5 € + 50% premi/contributi INAIL |
1.000 € |
500 € |
125 € |
625 €+ 50% premi/contributi INAIL |
1.500 € |
750 € |
145 € |
895 €+ 50% premi/contributi INAIL |
2.000 € |
1.000 € |
145 € |
1.145 € + 50% premi/contributi INAIL |
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