Buono mobilità e imponibilità fiscale

Pubblicato il 01 settembre 2020

I buoni mobilità concessi ai propri dipendenti, quali voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile (biciclette, bike sharing, car sharing, titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, etc.) non rientrando nelle previsioni dell'art. 51, commi d) e d-bis), del TUIR, concorrono necessariamente alla formazione della base imponibile del reddito da lavoro dipendente, salvo i limiti previsti dall'art. 51, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

Il predetto servizio proposto dall'istante, non relativo alla fruizione di un trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro-casa, né per somme per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, ma strutturato con un valore economico stimato in euro 0,25/Km, con tetto massimo all'importo di 50 euro/mese, non rientra nell'alveo delle somme non concorrenti alla determinazione del reddito imponibile da lavoro dipendente.

Nella risposta n. 293 del 31 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate rammenta, altresì, che:

Come di consueto, ove il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel medesimo periodo d'imposta, superi il limite previsto dal comma 3, ultimo periodo, art. 51, TUIR, l'intero valore concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

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