Oggetto del messaggio n. 3368 del 10 novembre 2025, l’Inps chiarisce una rilevante modifica che interessa i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.
A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, entrerà infatti in vigore il nuovo sistema di gestione delle prestazioni previdenziali che prevede il superamento della fase transitoria illustrata con la circolare n. 173 del 23 ottobre 2015 e l’applicazione, anche per questi comparti, dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio già utilizzato per la generalità degli assicurati.
Fine dunque della gestione differenziata, che per oltre un decennio ha caratterizzato la disciplina applicabile ai lavoratori marittimi e del trasporto aereo, per armonizzare le modalità di pagamento e rendicontazione delle prestazioni con quelle previste per gli altri settori produttivi, semplificando gli adempimenti per le aziende e garantendo maggiore uniformità nelle procedure contributive.
Il messaggio chiarisce che fino al 31 dicembre 2025 rimane in vigore il regime facoltativo introdotto nel 2015 che consentiva ai datori di lavoro di scegliere tra il pagamento diretto da parte dell’Inps o l’anticipazione dell’indennità da parte del datore con successivo conguaglio nei flussi contributivi.
Dal 1° gennaio 2026, invece, tale facoltà sarà eliminata e verrà applicato in via obbligatoria il sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse da quelle di malattia.
Ripercorriamo brevemente l’evoluzione normativa che ha condotto all’attuale assetto.
La circolare n. 179 del 23 dicembre 2013 aveva individuato i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile come destinatari di specifiche tutele previdenziali in materia di malattia, riconoscendo le particolari condizioni lavorative che caratterizzano questi comparti. L’Istituto erogava direttamente le prestazioni economiche legate a inabilità temporanea assoluta e temporanea inidoneità all’imbarco, in conformità alla legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (nota come “legge Focaccia”).
Due anni dopo, la circolare n. 173 del 23 ottobre 2015 introdusse la possibilità per i datori di lavoro di anticipare alcune prestazioni economiche - diverse da quelle per malattia - ai propri dipendenti, con diritto al conguaglio delle somme anticipate mediante il flusso UniEmens. Tale facoltà richiedeva il rilascio del codice di autorizzazione “2G”, identificativo delle “aziende autorizzate al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema”.
Il quadro normativo di riferimento trova le proprie fondamenta nell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, a norma del quale le indennità di malattia, maternità e donazione di sangue o midollo osseo sono corrisposte dal datore di lavoro con successivo conguaglio delle somme erogate con i contributi dovuti all’Inps. Tale disposizione rappresenta, di fatto, il principio generale dell’anticipazione da parte del datore di lavoro e del successivo recupero tramite la contribuzione.
Fino al 2025, tuttavia, per i settori marittimo e dell’aviazione civile tale principio trovava applicazione solo in via facoltativa, al fine di tenere conto delle peculiarità operative di questi comparti.
Il messaggio Inps n. 3368 del 10 novembre 2025 chiarisce in modo dettagliato quali prestazioni previdenziali sono interessate dal passaggio al sistema ordinario di anticipazione e conguaglio e quali, invece, continueranno a essere erogate direttamente dall’Inps.
La distinzione è fondamentale per i datori di lavoro dei settori marittimo e dell’aviazione civile, che dovranno adeguare le proprie procedure amministrative e contributive entro il 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore delle nuove regole.
L’intervento normativo rientra nel processo di armonizzazione delle tutele già avviato con la circolare n. 173/2015, ma che fino al 2025 prevedeva un regime facoltativo.
Dal 2026, tale facoltà viene superata e l’adozione dell’ordinario sistema diventa obbligatoria per le prestazioni che non rientrano nella tutela specifica per la malattia.
Non tutte le prestazioni previdenziali subiranno modifiche operative: l’Inps precisa che continueranno a essere erogate con pagamento diretto da parte dell’Istituto le indennità strettamente legate alla tutela della malattia, in considerazione delle peculiarità lavorative e contrattuali del personale marittimo e dell’aviazione civile.
Ecco quindi le quattro tipologie di prestazioni che restano escluse dal sistema di anticipazione e conguaglio.
• Inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale
Riguarda i casi in cui il lavoratore è affetto da una malattia che impedisce completamente e temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa. In questo caso, l’Inps continuerà a corrispondere direttamente l’indennità, senza intervento del datore di lavoro. Si tratta di una tutela economica essenziale, finalizzata a garantire il sostegno al reddito durante il periodo di malattia.
• Inabilità temporanea assoluta per malattia complementare
Questa tipologia di indennità copre le situazioni in cui la malattia, pur diversa da quella “fondamentale”, determina comunque un’inabilità temporanea totale al lavoro. La gestione diretta da parte dell’Inps si giustifica per la specificità delle patologie riconducibili all’ambiente di lavoro marittimo o aeroportuale, in cui le condizioni fisiche dei lavoratori incidono direttamente sulla sicurezza operativa.
• Inabilità temporanea per malattia dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro
Per i marittimi che mantengono un rapporto di lavoro continuativo con l’armatore, l’Inps continuerà a gestire direttamente il pagamento dell’indennità di malattia. Questa previsione si fonda sulla particolare disciplina contrattuale che regola il lavoro a bordo, caratterizzato da periodi alternati di imbarco e sbarco, con contratti che spesso si estendono su più campagne di navigazione.
• Temporanea inidoneità all’imbarco
Rientra tra le tutele storiche riconosciute ai lavoratori marittimi. La legge n. 1486/1962 prevede un’indennità per il personale dichiarato temporaneamente inidoneo all’imbarco per motivi di salute, al fine di garantire un sostegno economico fino al recupero dell’idoneità. Anche questa prestazione continuerà a essere erogata direttamente dall’Inps, in quanto strettamente connessa alla peculiarità dell’attività marittima e alle normative sanitarie che regolano l’imbarco del personale navigante.
A partire dal 1° gennaio 2026, tutte le prestazioni non riconducibili alla malattia saranno invece gestite attraverso l’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio. Ciò significa che il datore di lavoro sarà tenuto ad anticipare l’importo dell’indennità al lavoratore avente diritto, per poi recuperarlo tramite i flussi UniEmens, compensando le somme anticipate con i contributi dovuti all’Inps.
Ecco le prestazioni soggette a questo regime, che comprendono le principali tutele economiche e sociali riconosciute ai lavoratori dipendenti.
• Congedo di maternità e paternità (obbligatorio e alternativo)
Le indennità per i periodi di astensione dal lavoro dovuti a maternità o paternità saranno anticipate dal datore di lavoro, che potrà poi procedere al conguaglio con i contributi dovuti. La novità riguarda il personale dei settori marittimo e dell’aviazione civile, per i quali fino al 2025 la gestione poteva avvenire anche tramite pagamento diretto da parte dell’Inps.
• Congedo parentale
Anche i periodi di congedo parentale richiesti successivamente alla maternità o paternità obbligatoria rientrano nel nuovo sistema, essendo così uniformato il trattamento economico e contributivo dei lavoratori marittimi e aerei a quello previsto per la generalità dei dipendenti, semplificando le procedure di rimborso per le aziende.
• Riposi giornalieri per allattamento
Le indennità spettanti ai genitori che usufruiscono dei riposi giornalieri per l’allattamento saranno gestite con il medesimo meccanismo di anticipazione e conguaglio. Il datore di lavoro corrisponderà al dipendente la retribuzione per le ore di assenza e potrà compensare l’importo nei flussi contributivi successivi.
• Permessi ex lege 5 febbraio 1992, n. 104
Rientrano nel nuovo sistema anche i permessi retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità previsti dalla legge n. 104/1992. Questi permessi, fino al 2025 erogati in alcuni casi direttamente dall’Inps, saranno dunque dal 2026 anticipati dal datore di lavoro con successivo conguaglio.
• Congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave
Il congedo straordinario di due anni previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 sarà soggetto alle stesse modalità operative: il datore di lavoro anticiperà le somme dovute e le recupererà nel flusso UniEmens.
• Donazione di sangue e/o di midollo osseo
Anche le giornate di assenza per donazione di sangue o midollo osseo, riconosciute e tutelate dalla normativa vigente, rientrano nel nuovo sistema. Il datore di lavoro anticipa la retribuzione spettante per tali giornate e procede al conguaglio nel mese di riferimento.
Le nuove disposizioni riguardano in modo specifico alcune posizioni contributive identificate da codici statistici contributivi (CSC) e codici di autorizzazione (CA) che contraddistinguono le aziende operanti nel comparto marittimo e aeronautico.
In particolare, risultano soggette all’obbligo di applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio le seguenti posizioni:
Il codice “2G” è quindi un elemento centrale nell’applicazione del nuovo sistema ed identifica le aziende autorizzate al conguaglio, consentendo all’Inps di monitorare, attraverso i flussi UniEmens, le somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per congedi, permessi o donazioni.
I datori di lavoro che non possiedono ancora tale codice dovranno presentare richiesta alla Struttura territoriale Inps competente, seguendo le modalità già descritte nella circolare n. 173/2015. L’autorizzazione sarà rilasciata previa verifica della posizione contributiva e della corretta classificazione aziendale.
NOTA BENE: a partire dal 2026, la mancata presenza del CA “2G” impedirà il conguaglio delle prestazioni anticipate, comportando la necessità di erogazione diretta da parte dell’Inps solo nei casi residuali previsti (tutele per malattia).
Una parte essenziale delle nuove modalità operative riguarda l’esposizione dei dati nel flusso UniEmens; l’Inps specifica che, a partire dai flussi contributivi relativi al mese di gennaio 2026, i datori di lavoro dei settori marittimo e dell’aviazione civile dovranno esporre correttamente i lavoratori beneficiari delle prestazioni utilizzando i codici <TipoLavoratore> previsti.
Il messaggio n. 3368/2025 richiama inoltre l’obbligo per i datori di lavoro di attenersi alle istruzioni operative già fornite dall’Istituto in precedenti circolari e messaggi, elencati nell’allegato n. 1.
In pratica, il processo di conguaglio prevede le seguenti fasi operative.
Le disposizioni relative al sistema di anticipazione e conguaglio obbligatorio entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 e si applicano:
Ciò significa che, ai fini del conguaglio, rileva la data dell’evento tutelato, ossia il momento in cui il lavoratore usufruisce del congedo o del permesso. Se l’evento si verifica prima del 1° gennaio 2026, continueranno ad applicarsi le regole precedenti, anche se il pagamento o il rimborso avvengono successivamente.
Grazie alla digitalizzazione dei flussi UniEmens e alla codifica uniforme delle posizioni contributive, l’Istituto punta a rendere più efficiente la gestione dei conguagli e a ridurre i margini di errore. Tuttavia, per i datori di lavoro è essenziale aggiornare tempestivamente le anagrafiche, i codici e le procedure aziendali, al fine di evitare ritardi o irregolarità nella compensazione delle somme anticipate.
La decorrenza fissata al 1° gennaio 2026 lascia un periodo utile per la verifica e l’adeguamento delle posizioni contributive. Si raccomanda pertanto di procedere con largo anticipo alla richiesta del codice di autorizzazione “2G” e di verificare la corretta classificazione dei lavoratori nei flussi UniEmens, in conformità alle nuove istruzioni Inps.
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Ambito operativo |
Descrizione/Azione richiesta |
Codici di riferimento |
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Entrata in vigore |
Applicazione del sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla malattia. |
Decorrenza: 1° gennaio 2026 |
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Settori interessati |
Lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile iscritti all’ex IPSEMA. |
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Prestazioni con pagamento diretto Inps |
- Inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale |
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Prestazioni soggette al sistema di anticipazione e conguaglio |
- Congedo di maternità e paternità (obbligatorio e alternativo) |
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Posizioni contributive interessate (CSC) |
Identificazione delle aziende soggette all’obbligo. |
CSC 1.15.02, CSC 1.21.01, CSC 1.15.04 |
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Codici di autorizzazione (CA) |
Identificano le aziende autorizzate al conguaglio. |
CA “2N”, CA “2X”, CA “2G” |
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Codici lavoratore per flusso UniEmens |
Devono essere utilizzati per la corretta esposizione dei lavoratori nei flussi contributivi. |
<TipoLavoratore> “EM” = Marittimi in continuità di rapporto |
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Modalità di conguaglio in UniEmens |
1. Anticipazione della prestazione al lavoratore |
Sistema UniEmens |
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Eventi coperti |
Riguardano le prestazioni non collegate alla malattia e verificatesi durante la vigenza del rapporto di lavoro. |
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Obblighi aziendali entro il 2026 |
- Verificare la presenza del CA “2G” |
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