Calamità, sospensioni rigide

Pubblicato il 12 maggio 2007

Con la nota dello scorso 9 maggio, l’Inail comunica che il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nonchè dei premi assicurativi per le zone colpite da calamità, è applicabile soltanto ai datori di lavoro privati aventi sia la sede legale che quella operativa nei Comuni colpiti da calamità, accertate da ordinanze di protezione civile.

 

Restano pertanto esclusi i datori che non soddisfano entrambi i requisiti e che di conseguenza dovranno provvedere al versamento unico di tutte le somme non corrisposte a seguito della sospensione. Fa eccezione la provincia di Catania, per la quale rimangono in vigore le disposizioni vigenti per il recupero rateizzato per i soggetti pubblici ed i comuni esclusi dal beneficio.

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