Decontribuzione sud: l'Inps chiarisce la nozione di Pmi
Pubblicato il 31 luglio 2025
In questo articolo:
- Finalità dell’intervento normativo
- I chiarimenti Inps
- Controlli automatici e responsabilità del datore di lavoro
- Destinatari dell’intervento
- Parametri dimensionali: riferimenti normativi europei
- Definizione di impresa secondo la normativa dell’Unione europea
- Criteri di identificazione delle Pmi: soglie dimensionali europee
- Applicazione dei criteri: periodo di riferimento e modalità di calcolo
- Effetti del superamento delle soglie: criteri di stabilità
- Imprese associate e collegate: aggregazione dei dati
- Controlli nei flussi Uniemens
- Obbligo di conservazione e presentazione della documentazione probante
- Faq
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Con la legge di Bilancio 2025, approvata con legge 30 dicembre 2024, n. 207, il legislatore ha introdotto una misura di incentivazione all’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno denominata “Decontribuzione sud Pmi”, rivolta espressamente a microimprese, piccole e medie imprese (Pmi).
L’obiettivo dell’agevolazione è duplice: da un lato, sostenere l’incremento dell’occupazione stabile nelle aree svantaggiate del Paese; dall’altro, contribuire alla riduzione dei divari territoriali attraverso strumenti fiscali e contributivi mirati.
In attuazione di tale disposizione l’Inps, con il messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025, ha fornito precisazioni operative e criteri interpretativi utili ai fini dell’applicazione concreta dell’esonero contributivo concentrandosi, in particolare, sulla corretta qualificazione dimensionale delle imprese beneficiarie e specificando i criteri da utilizzare per rientrare nella categoria di micro, piccola o media impresa secondo la normativa europea di riferimento.
Vediamo di che si tratta.
Finalità dell’intervento normativo
La misura introdotta all’articolo 1, comma 406, della legge di Bilancio 2025 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con l’esclusione dei premi Inail, per i datori di lavoro privati che:
- operano nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- impiegano lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
- possiedono i requisiti dimensionali previsti per le micro, piccole e medie imprese (Pmi).
La Decontribuzione sud Pmi rappresenta dunque una forma di sostegno al tessuto imprenditoriale meridionale, con l’intento di incentivare assunzioni stabili e agevolare la competitività delle aziende di dimensioni contenute. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro e degli interventi volti a riequilibrare le disparità economiche e occupazionali tra Nord e sud Italia.
I chiarimenti Inps
Con il messaggio n. 2398/2025, l’Inps richiama espressamente il Regolamento (UE) n. 651/2014 e la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, specificando che il corretto inquadramento dell’impresa ai fini dell’accesso all’agevolazione deve tenere conto di:
- numero di occupati (inferiore a 250);
- fatturato annuo (non superiore a 50 milioni di euro);
- totale di bilancio annuo (non superiore a 43 milioni di euro).
Tutti e tre i criteri vanno valutati su base annua, considerando i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso. In aggiunta, è previsto che la perdita o l’acquisizione dello status di Pmi avvenga solo dopo il superamento delle soglie per due esercizi consecutivi.
Controlli automatici e responsabilità del datore di lavoro
Nel medesimo messaggio, l’Inps comunica anche l’introduzione di una funzionalità automatica all’interno del flusso Uniemens che consente la verifica del numero di dipendenti al momento dell’invio della denuncia contributiva.
In presenza di un numero di lavoratori superiore a 250, il sistema blocca infatti l’invio della dichiarazione con valorizzazione dell’agevolazione “Decontribuzione sud Pmi”, in via prudenziale.
Tuttavia viene anche chiarito che l’impresa che rientri comunque nei parametri annui stabiliti dalla normativa europea può comunque procedere all’invio della denuncia, assumendosi la responsabilità di fornire, in caso di controllo, idonea documentazione giustificativa.
Destinatari dell’intervento
Come stabilito all’articolo 1, comma 406, della legge n. 207/2024, e come sopra accennato, obiettivo principale dell’intervento è quello di favorire la crescita dell’occupazione a tempo indeterminato nelle regioni del sud Italia, tradizionalmente caratterizzate da tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale.
In tale contesto, la norma prevede perciò un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esplicita esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, esclusivamente nelle seguenti otto regioni del Mezzogiorno, riconosciute come aree svantaggiate dal legislatore.
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Basilicata
- Sicilia
- Puglia
- Calabria
- Sardegna
L’agevolazione può essere fruita dalle microimprese, piccole e medie imprese (Pmi) che impiegano lavoratori con contratto a tempo indeterminato all’interno dei territori sopra elencati.
Parametri dimensionali: riferimenti normativi europei
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, è fondamentale dunque la corretta qualificazione dimensionale dell’impresa come micro, piccola o media. A tal proposito, la legge di Bilancio 2025 richiama espressamente il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, adottato il 17 giugno 2014, e la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, che stabiliscono i criteri di identificazione delle Pmi a livello comunitario.
Regolamento (UE) n. 651/2014 - Allegato I
Il regolamento, all’allegato I, stabilisce che può essere considerata impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica. Rientrano quindi nella definizione anche:
- le imprese individuali e familiari;
- le società di persone;
- le associazioni che svolgono attività economica regolare.
Inoltre, il paragrafo 2 dell’articolo 2 dell’allegato I definisce le soglie dimensionali per le Pmi, che si articolano come segue:
- microimpresa: meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
- piccola impresa: meno di 50 occupati e fatturato o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- media impresa: meno di 250 occupati e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.
I criteri occupazionali e finanziari devono essere valutati su base annua, considerando i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso. I dati devono essere presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti dell’impresa e, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, la qualifica di Pmi si perde o si acquisisce solo se il superamento delle soglie avviene per due esercizi consecutivi.
Raccomandazione 2003/361/CE - Metodo di calcolo dei parametri
La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, adottata il 6 maggio 2003, completa il quadro normativo fornendo le modalità operative di calcolo per determinare l’effettiva qualificazione come Pmi. In particolare:
- il numero di dipendenti deve essere calcolato in “unità lavorative-anno” (ULA);
- il fatturato e il totale di bilancio devono essere riferiti a bilanci ufficialmente approvati e redatti secondo i principi contabili applicabili.
NOTA BENE: nel caso di imprese associate o collegate, ai fini della determinazione dei parametri, devono essere aggregati i dati delle imprese controllate e controllanti, secondo i criteri indicati agli articoli 3 e 4 della medesima raccomandazione.
Il richiamo al quadro normativo europeo ha una valenza fondamentale per garantire uniformità di trattamento e chiarezza applicativa. Gli stessi criteri dimensionali sono infatti utilizzati in ambito comunitario per l’accesso a finanziamenti pubblici, fondi strutturali e politiche di coesione, e risultano perfettamente coerenti con la finalità dell’intervento italiano a favore delle Pmi operanti nel Mezzogiorno.
In questo contesto, l’Inps ha confermato, con il messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025, che l’identificazione dell’impresa come Pmi deve essere effettuata secondo le definizioni europee, tenendo conto sia del numero di occupati, sia del volume d’affari o del totale di bilancio, nel rispetto dei limiti previsti.
Per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva Decontribuzione sud Pmi è essenziale infatti che l’impresa richiedente rientri a pieno titolo nella definizione di micro, piccola o media impresa (Pmi), e il messaggio n. 2398/2025 si concentra su tale aspetto sottolineando che la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri fissati dalla normativa dell’Unione europea al fine di garantire uniformità di applicazione e trasparenza nei controlli.
Definizione di impresa secondo la normativa dell’Unione europea
Il Regolamento (UE) n. 651/2014, all’allegato I, definisce in maniera ampia e inclusiva il concetto di “impresa”, stabilendo che può essere considerata tale qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dalla propria forma giuridica. Rientrano quindi nella nozione di impresa, tra le altre:
- le imprese individuali, comprese quelle a conduzione familiare;
- le società di persone;
- le società di capitali, sia a responsabilità limitata che per azioni;
- le cooperative;
- le associazioni e gli enti del terzo settore che esercitano attività economica continuativa.
Ciò che rileva, ai fini della qualifica come impresa, è quindi esclusivamente lo svolgimento di un’attività economica stabile e strutturata, indipendentemente dalla configurazione giuridica o dalla natura pubblica/privata del soggetto.
Criteri di identificazione delle Pmi: soglie dimensionali europee
Secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, un’impresa può qualificarsi come Pmi se rispetta congiuntamente due criteri fondamentali.
- Occupazione: l’impresa deve avere meno di 250 occupati. Questo dato va espresso in “unità lavorative-anno (ULA)”, ovvero considerando ogni lavoratore che ha operato a tempo pieno per tutto l’anno come una ULA. I lavoratori part-time o stagionali sono calcolati proporzionalmente.
- Parametri finanziari: deve sussistere almeno una delle seguenti due condizioni.
- Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro.
- Totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Questi criteri devono essere letti in modo combinato, nel senso che il requisito dimensionale (meno di 250 occupati) è sempre obbligatorio, mentre per i parametri economici è sufficiente soddisfare uno dei due (fatturato o bilancio). Tuttavia, entrambi i dati devono essere raccolti e documentati, poiché rilevanti per eventuali verifiche.
Applicazione dei criteri: periodo di riferimento e modalità di calcolo
L’articolo 4 della Raccomandazione 2003/361/CE fornisce le linee guida operative per il calcolo dei parametri sopra indicati. In particolare:
- il numero di dipendenti, il fatturato e il totale di bilancio devono essere calcolati su base annua;
- i dati di riferimento sono quelli relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso, per il quale siano disponibili bilanci certificati o approvati;
- per le imprese di nuova costituzione, si può procedere a una stima ragionata su base annua, purché fondata su dati attendibili (ad esempio, proiezioni basate su trimestri completati).
Il calcolo dei dipendenti deve includere:
- i lavoratori subordinati (tempo pieno e tempo parziale);
- i soci lavoratori;
- gli apprendisti;
- i dipendenti temporanei (in proporzione alla durata del rapporto);
- non vanno conteggiati i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o sospesi per lungo periodo, se non effettivamente impiegati.
In merito ai dati economici:
- il fatturato corrisponde all’importo totale delle vendite di beni e prestazioni di servizi durante l’esercizio, al netto dell’IVA e di eventuali imposte indirette;
- il totale di bilancio è rappresentato dall’insieme delle attività riportate nello stato patrimoniale.
Effetti del superamento delle soglie: criteri di stabilità
Un aspetto di particolare rilevanza operativa riguarda la continuità del requisito dimensionale.
A tale proposito infatti la normativa europea prevede che un’impresa non perde né acquisisce lo status di micro, piccola o media impresa a seguito di una variazione occasionale dei parametri. Secondo l’articolo 4, paragrafo 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, il superamento di una delle soglie deve avvenire per due esercizi contabili consecutivi affinché l’impresa venga riclassificata in una categoria diversa.
Ne consegue che:
- se un’impresa supera nel 2024 una delle soglie (ad esempio, raggiunge 260 dipendenti), ma nel 2025 torna sotto i 250, mantiene lo status di Pmi;
- solo se nel 2024 e nel 2025 viene superata in modo continuativo una delle soglie, allora dal 2026 l’impresa perde il diritto di qualificarsi come Pmi.
Questo principio di stabilità dimensionale è finalizzato a evitare effetti distorsivi derivanti da fluttuazioni momentanee o da operazioni straordinarie non strutturali.
Imprese associate e collegate: aggregazione dei dati
In presenza di relazioni societarie complesse, è necessario applicare i criteri della Raccomandazione 2003/361/CE, che distingue tra:
- imprese autonome (nessun legame di controllo o partecipazione significativa);
- imprese associate (partecipazione ≥ 25% e < 50%);
- imprese collegate (partecipazione ≥ 50%).
Nel caso di imprese associate o collegate, per la determinazione dei parametri dimensionali devono essere sommati in tutto o in parte i dati relativi alle imprese partner o controllanti, in base al tipo di relazione. Questo obbligo è volto a evitare l’elusione artificiale dei limiti di legge attraverso una frammentazione societaria.
Controlli nei flussi Uniemens
A seguito dell’introduzione della misura agevolativa Decontribuzione sud Pmi, l’Inps ha predisposto specifici strumenti operativi per garantire una corretta applicazione del beneficio e contrastare eventuali abusi o errori nella fruizione.
In particolare, con il messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025, l’Istituto ha illustrato una nuova funzionalità implementata all’interno del sistema Uniemens, il canale telematico attraverso cui i datori di lavoro trasmettono le denunce contributive mensili.
Tale intervento si configura come un meccanismo di verifica preventiva, volto ad assicurare che solo le imprese in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa europea possano accedere all’esonero contributivo. La gestione operativa, quindi, integra la normativa nazionale con un controllo tecnico automatizzato, che rappresenta una forma di tutela sia per l’Istituto sia per il sistema previdenziale nel suo complesso.
Verifica automatica del numero di dipendenti
Innanzitutto, nell’ambito delle denunce mensili trasmesse tramite Uniemens è stata introdotta una funzionalità di controllo automatico della forza lavoro riferita al mese di competenza.
In pratica, il sistema calcola sulla base dei dati dichiarati il numero di dipendenti effettivamente in forza all’impresa nel mese in esame: qualora il numero di lavoratori superi la soglia di 250 unità, il sistema inibisce la possibilità di valorizzare il codice agevolativo riferito alla “Decontribuzione sud Pmi”.
Il blocco applicato dal sistema Uniemens ha però natura prudenziale e non costituisce un diniego assoluto alla fruizione del beneficio; esso si attiva nel caso in cui, nel mese di competenza della denuncia, l’impresa risulti avere in forza più di 250 lavoratori subordinati, calcolati secondo le regole standard previste dal sistema informativo dell’Inps.
NOTA BENE: il criterio mensile su cui si basa il blocco automatico non corrisponde al metodo ufficiale previsto dalla normativa europea, che richiede una valutazione su base annua riferita all’ultimo esercizio contabile chiuso. Pertanto, il superamento occasionale della soglia nel singolo mese non è di per sé causa di esclusione dall’agevolazione.
Qualora l’impresa ritenga, sulla base dei dati di bilancio e delle unità lavorative-anno (ULA), di rispettare comunque i requisiti previsti dalla normativa per essere considerata una Pmi, ha la facoltà di procedere all’invio della denuncia contributiva anche in presenza del blocco automatico.
In tale ipotesi, il datore di lavoro dovrà forzare volontariamente la trasmissione della denuncia, assumendosi la responsabilità di dimostrare, in caso di controllo da parte dell’Istituto, la legittima fruizione dell’agevolazione.
L’Inps chiarisce tuttavia che tale facoltà non esonera il datore di lavoro da eventuali responsabilità in caso di accertamenti successivi. Per questo motivo, è essenziale che le imprese esercitino questa opzione solo in presenza di una documentazione contabile e fiscale idonea a comprovare il rispetto dei requisiti su base annua.
Obbligo di conservazione e presentazione della documentazione probante
In linea con i principi generali di trasparenza e correttezza amministrativa, l’Inps ricorda inoltre che l’impresa che usufruisce dell’agevolazione è tenuta a conservare la documentazione attestante il possesso dei requisiti dimensionali, e a fornirla su richiesta dell’Istituto in sede di eventuali verifiche.
Tale documentazione può comprendere:
- il bilancio d’esercizio approvato relativo all’anno precedente;
- i modelli dichiarativi fiscali (es. modello Redditi, IVA);
- i prospetti riepilogativi delle unità lavorative-anno;
- eventuali documenti integrativi che giustifichino il consolidamento con imprese associate o collegate.
Il datore di lavoro ha quindi l’onere di predisporre un fascicolo probatorio aggiornato e coerente con i criteri europei, che consenta di dimostrare, in modo chiaro e oggettivo, la legittimità della fruizione dell’esonero.
Faq
1. Come avviene la verifica dei requisiti per la Decontribuzione sud Pmi nei flussi Uniemens?
L’Inps ha introdotto un controllo automatico all’interno del flusso Uniemens che verifica il numero di dipendenti mensili dell’impresa. Se il numero di lavoratori subordinati nel mese di competenza supera la soglia di 250 unità, il sistema inibisce automaticamente la possibilità di indicare l’agevolazione “Decontribuzione sud Pmi”.
2. Il blocco nel flusso Uniemens è definitivo?
No, il blocco ha natura prudenziale. Non rappresenta un diniego definitivo dell’agevolazione, ma serve a segnalare un possibile superamento della soglia prevista per l’accesso al beneficio. L’impresa può comunque decidere di inviare la denuncia valorizzando l’agevolazione, se ritiene di rispettare i requisiti su base annua.
3. Quando si considera superata la soglia dei 250 dipendenti?
La soglia si considera superata nel mese in cui, sulla base dei dati trasmessi, il numero di dipendenti risulta superiore a 250. Tuttavia, la normativa europea prevede che il requisito debba essere valutato sull’intero esercizio contabile, quindi il superamento occasionale non implica automaticamente la perdita dello status di Pmi.
4. È possibile forzare il sistema e inviare comunque la denuncia mensile?
Sì, è possibile. Se l’impresa, sulla base del proprio bilancio annuale e del calcolo delle unità lavorative-anno (ULA), rispetta i requisiti previsti, può forzare il sistema e inviare la denuncia mensile valorizzando l’agevolazione. In tal caso, si assume la responsabilità di dimostrare successivamente la legittimità dell’operazione.
5. Quali documenti deve conservare l’impresa in caso di verifica da parte dell’Inps?
L’impresa deve conservare e, se richiesto, fornire i seguenti documenti:
- Bilancio d’esercizio approvato (ultimo esercizio chiuso);
- Modelli fiscali (Redditi, IVA);
- Prospetto del personale con calcolo delle ULA;
- Dati aggregati in caso di imprese associate o collegate.
6. Su quale periodo si basa il calcolo dei requisiti dimensionali?
Il calcolo deve essere effettuato con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso, su base annua. È questo il periodo che consente di stabilire con precisione il numero medio di dipendenti, il fatturato e il totale di bilancio, in coerenza con quanto previsto dalla normativa UE.
7. Cosa succede se l’impresa non è in grado di fornire la documentazione richiesta?
In caso di verifica da parte dell’Inps, l’impresa che non è in grado di dimostrare il possesso dei requisiti perde il diritto all’agevolazione. Ciò comporta il recupero dei contributi non versati, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e interessi.
8. L’autovalutazione dei requisiti da parte dell’impresa è sufficiente?
L’autovalutazione è ammessa, ma deve essere supportata da documenti oggettivi e verificabili. Il semplice invio della denuncia con il codice agevolativo non costituisce prova della legittimità della fruizione dell’agevolazione, che può essere contestata in sede di controllo.
9. È possibile presentare una dichiarazione preventiva all’Inps per evitare il blocco?
No, il sistema non prevede la possibilità di comunicazioni preventive. Il superamento del blocco avviene solo a cura del datore di lavoro, che agisce sotto la propria responsabilità.
10. Cosa si intende per “unità lavorativa-anno” (ULA)?
Una ULA corrisponde a un lavoratore impiegato a tempo pieno per l’intero anno. I lavoratori part-time o assunti per periodi inferiori all’anno sono conteggiati in proporzione alla durata del contratto. Questo metodo consente di ottenere una misura omogenea della forza lavoro effettiva.
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