Calciatore condannato per lesioni personali se colpisce l'avversario lontano dall'azione di gioco

Pubblicato il 17 novembre 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 42114 del 16 novembre 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un ragazzo a cui la Corte d'appello di Perugia aveva confermato la condanna per lesioni personali impartitagli dal Tribunale per i minorenni di Perugia in considerazione di un pugno che lo stesso aveva sferrato, nel corso di una partita di calcio, ad un avversario. La vittima, nella specie, aveva subito danni consistiti in 25 giorni di malattia e nell'indebolimento dell'organo della masticazione.

I giudici di legittimità non hanno aderito alle difese del ricorrente il quale aveva invocato la scriminante del “rischio consentito” nell'ambito di una gara sportiva. Ciò che, infatti, era stato ritenuto rilevante anche dalle corti di merito era che il ragazzo aveva colpito il coetaneo mentre l'azione di gioco si stava svolgendo in un'altra area del campo.

 Per la Corte, in definitiva, “un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva”.
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