Calcolo Iva in eccesso? Risarcimento al cliente non ammesso

Pubblicato il 03 settembre 2019

Il cliente dello studio che si trova a dover pagare più Iva di quelle effettivamente dovuta, non può avanzare richiesta di risarcimento del danno subito laddove il professionista non lo abbia espressamente autorizzato ad aderire al regime agevolato.

La decisione è giunta dai giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21944 del 2 settembre 2019, i quali hanno respinto il ricorso di un'agenzia di viaggi che chiedeva al commercialista il risarcimento per aver pagato più Iva rispetto a quella dovuta.

Regime Iva agevolata per agenzie viaggi e tour operator

In particolare, la società lamenta di non aver potuto aderire al regime di cui all'art. 74-ter, co. 2, del Dpr n. 633/1972, che le consentiva di poter applicare il metodo di calcolo più agevolato dell'Iva. Il regime di favore si applica alle agenzie viaggi e ai tour operator, in possesso della prevista autorizzazione (di cui all’art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici (art. 2, D.Lgs. n. 111/1995) costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse.

In merito alle modalità di determinazione dell’imponibile e dell’imposta per le operazioni alle quali si applica il particolare regime delle agenzie di viaggio (fondato sul procedimento detrattivo “base da base”), il co. 2 dell’art. 74-ter, Dpr. n. 633/1972 dispone che il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, cioè il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi (comprensivi della relativa imposta) sostenuti dall’agenzia stessa per l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (come il trasporto, l’alloggio, il vitto, ecc.).

Iva versata in eccesso, la sentenza

I giudici della Suprema Corte respingono il ricorso della società. Ad avviso dei giudici di legittimità, affinché l’agenzia di viaggio possa legittimamente beneficiare del regime di cui all'art. 74-ter, co. 2, del Dpr. n. 633/1972, deve essere abilitata, innanzitutto, all'esercizio della sua attività e, quindi, deve avere l'autorizzazione di cui all'art. 9 della L. n. 217 del 1983 (che abilita, appunto, all'esercizio).

Sarebbe, infatti, estremamente illogico che il legislatore da una parte vietasse di esercitare l'attività senza autorizzazione e, al contempo, consentisse (sempre in assenza di autorizzazione) di fruire del regime di cui all'art. 74-ter appena citato.

Ne consegue, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che l’autorizzazione rappresenta dal punto di vista normativo il presupposto fondamentale per poter applicare il regime di calcolo Iva più agevolato (art. 74-ter, co. 2 del Dpr. n. 633/1972).

In definitiva, nonostante la società abbia versato Iva in eccesso, in quanto non rientrante nel predetto regime, non può avanzare richiesta di risarcimento al commercialista.

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