Calcolo sull’anno per le coop sociali

Pubblicato il 04 marzo 2008

Il ministero del Lavoro, in risposta a due interpelli in merito ai rapporti di lavoro con persone diversamente abili o svantaggiate, chiarisce che il calcolo della percentuale minima di soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali di tipo “b” si deve basare su un periodo massimo di dodici mesi, salvo diversa regolamentazione regionale. Nello specifico:

- nell’interpello n. 4 del 2008, avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, a proposito delle modalità temporali di determinazione della percentuale minima del 30% di soggetti svantaggiati che le coop b devono avere per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive, si spiega che in mancanza di una regolamentazione regionale ad hoc sia ragionevole riferirsi all’anno;

- nell’interpello n. 6 del 2008, invece, a proposito del numero dei soggetti svantaggiati, si spiega che dopo il periodo transitorio, che consentiva il computo della quota di riserva delle persone già assunte secondo le norme previgenti anche se non considerate più dalla nuova disciplina, alle categorie protette è attribuita una particolare quota di riserva sul numero dei dipendenti dei datori (pubblici o privati) che occupano più di 50 dipendenti che è pari a un punto percentuale ed è fissata in un’unità per le aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti.

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