Caldo eccessivo: come accedere alla cassa integrazione

Pubblicato il 10 luglio 2025

In situazioni climatiche critiche, il datore di lavoro deve sospendere o ridurre l’attività lavorativa, eventualmente accedendo agli ammortizzatori sociali. Nostro malgrado, torna nuovamente in auge il tema della cassa integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Le richieste, a seconda della specifica fattispecie, possono essere vagliate dall’Istituto previdenziale sia laddove presentate con causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori che con causale eventi meteo, temperature elevate.

L’accesso alla misura, sempreché non siano attuabili ulteriori strumenti per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, è stato riepilogato dall’INPS nel messaggio 3 luglio 2025, n. 2130.

Caldo eccessivo: i provvedimenti regionali

L’eccessiva ondata di caldo, superiore alla media stagionale, ha condotto gli organi amministrativi regionali ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità e salute pubblica, volte a restringere i tempi di lavoro per quelle lavorazioni ad attività fisica intensa, prestata in esposizione prolungata al sole.

Fatte salve specifiche disposizioni territoriali, le ordinanze in argomento – già viste anche negli anni passati – prevedono un vero e proprio divieto di prestare attività lavorativa, la cui inosservanza è punita ai sensi dell’art. 650, Codice Penale, sempreché il fatto non costituisca reato più grave.

Generalmente, i settori interessati dalle ordinanze regionali citate prevedono che il divieto in argomento si applichi in presenza congiunta dalle seguenti caratteristiche:

Nota Bene
Il servizio fornito dal portale Worklimate 2.0, congiuntamente diretto dal CNR e dall’INAIL, ha l’obbiettivo di valorizzare e approfondire gli effetti delle temperature esterne sulla salute, la sicurezza e la produttività aziendale. È uno strumento, a disposizione delle autorità di sanità pubblica ed operatori della prevenzione, utile a contribuire sensibilmente a ridurre gli impatti dell’esposizione ad elevate temperature sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Sulla piattaforma è possibile consultare, per singola località, il rischio giornaliero su quattro fasce orarie prestabilite ovvero le zone per le quali è previsto il superamento della soglia di temperatura giornaliera di 35° C. Le previsioni sono limitate al giorno in corso ed ai due giorni successivi.

 

Sulla piattaforma Worklimate, le imprese interessate dai provvedimenti potranno, dunque, consultare le previsioni giornaliere alla luce delle ordinanze vigenti, selezionando, nel percorso guidato, se trattasi di “lavoratori al sole” ovvero di “lavoratori all’ombra”, nonché se l’attività fisica è classificabile come “intensa” o “moderata”.

Attività fisica intensa

Attività fisica moderata

  • Lavoro intenso con braccia e tronco;
  • Trasporto di materiale pesante;
  • Lavoro che richiede l’uso di asce o pale per spalare o scavare a ritmo intenso;
  • Lavorare con martello;
  • Segare, piallare o scalpellare legno duro;
  • Falciatura a mano;
  • Scavi;
  • Camminare ad una velocità tra i 5,5 e i 7,00 km/h;
  • Disporre blocchi di cemento;
  • Salita ripetuta di scale a gradini o pioli.

 

  • Lavoro sostenuto con mani e braccia (martellare chiodi/limare);
  • Lavoro con braccia e gambe (guida di autocarri fuoristrada, trattori o macchine per costruzione);
  • Lavoro con braccia e tronco (lavoro con martello pneumatico; montaggio trattori; movimentazione intermittente di materiale moderatamente pesante);
  • Spingere e tirare carri leggeri o carriole;
  • Camminare ad una velocità tra i 3,5 e i 5,5 km/h;
  • Posa di mattoni;
  • Montaggio di veicoli.

Diverse regioni italiane hanno adottato ordinanze che vietano il lavoro all’aperto per le fasce orarie sopra evidenziate. Ecco il riepilogo aggiornato:

Regione

Ordinanza

Valore worklimate di riferimento

Divieto attività lavorativa

Validità ordinanza

 

Abruzzo

n. 1/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini

30/06 - 31/08

Basilicata

n. 202500001

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico

23/06 - 31/08

n. 202500002

12:00 ALTO

cantieri edili e affini

02/07 - 31/08

Calabria

n. 1/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini

10/06 - 31/08

Campania

n. 1/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini

18/06 - 31/08

Emilia Romagna

n. 150/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili ed affini, piazzali logistica

02/07 - 15/09

Friuli Venezia Giulia

n. 1/2025/SAL

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave

03/07 - 15/09

Lazio

n. Z00001/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili ed affini, rider e logistica

30/05 - 15/09

Liguria

n. 1/2025 

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini

28/06 - 31/08

Lombardia

n. 348/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave

02/07 - 15/09

Marche

n. 1/2025 

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili ed affini, logistica

04/07 - 31/08

Molise

n. 1/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini

02/07 - 31/08

Piemonte

n. 1/2025/XII

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini

02/07 - 31/08

Puglia

n. 350/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave

18/06 - 31/08

Sardegna

n. 1/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini

26/06 - 31/08

Sicilia

n. 1/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave

26/06 - 31/08

Toscana

n. 2/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave

25/06 - 31/08

Umbria

n. 1/2025 

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini

17/06 - 31/08

Veneto

n. 87/2025

12:00 ALTO

agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini, cave

03/07 - 31/08

 

Caldo eccessivo: doppio accesso agli ammortizzatori sociali

Con il messaggio 3 luglio 2025 n. 2130, l’Istituto previdenziale ha riepilogato le attuali misure di ricorso agli ammortizzatori sociali per la gestione delle ipotesi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. 

In particolare, l’Istituto previdenziale rammenta che le richieste di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con accesso agli ammortizzatori sociali per eccessivo caldo, potranno seguire due distinte strade parallele laddove vi sia una contestuale ordinanza della pubblica autorità e/o la registrazione di picchi di calore superiori a 35° C. Specificatamente, dovranno essere utilizzate le seguenti causali:

Nel primo caso, i datori di lavoro dovranno indicare, nella relazione tecnica allegata alla domanda, gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare. In tale fattispecie, le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione indicate negli specifici provvedimenti dell’Autorità competente, al verificarsi delle condizioni e delle limitazioni dalla stessa previste.

Nel caso della causale per eventi meteo per temperature elevate, invece, il trattamento di integrazione salariale potrà essere richiesto anche per ulteriori periodi che, comunque, non consentano di svolgere la prestazione lavorativa. A tal fine, i datori di lavoro dovranno specificare nella relazione tecnica:

Come da prassi consolidata, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature superino i 35°C, ovvero nelle ipotesi in cui, pur in presenza di temperature inferiori, vi siano condizioni di temperatura percepita, umidità o particolari lavorazioni che richiedano l’utilizzo di materiali e macchinari che producono a loro volta calore, tali da non consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, è sempre fortemente consigliabile redigere una relazione tecnica in modo completo ed esaustivo, non solo facendo riferimento all’evento meteorologico accusato, ma anche alle attività lavorative da svolgersi, avendo riguardo sia alla loro tipologia sia alle modalità di svolgimento.

Nota Bene
Come da consolidata prassi amministrativa, i datori di lavoro non devono necessariamente allegare alla domanda i bollettini meteo. Tale documentazione, infatti, sarà consultata direttamente dall’ufficio della sede competente, che potrà altresì avvalersi di documentazioni e pubblicazioni di dipartimenti meteoclimatici nonché della consultazione del portale Worklimate.

Si rammenta che, per il medesimo periodo e per i medesimi lavoratori, non è possibile presentare domande di accesso al trattamento di integrazione salariale con differenti causali.

I trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” ovvero con causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto:

Nota Bene
Le presenti indicazioni amministrative devono ritenersi valide sia per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia per l’accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS o ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Emergenza climatica - Infografica

QUADRO NORMATIVO

INPS – Messaggio 3 luglio 2025, n. 2130

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