Nel cambio d’appalto con continuità del personale, l’esclusione del trasferimento d’azienda non può basarsi su previsioni contrattuali o accordi sindacali, ma presuppone la dimostrazione effettiva di una discontinuità organizzativa e produttiva.
In assenza di tale prova, il soggetto subentrante è tenuto a rispondere in via solidale dei crediti di lavoro maturati, compreso il trattamento di fine rapporto (TFR).
Con sentenza n. 4260 pubblicata il 12 gennaio 2026, la Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro è tornata a esaminare il tema del cambio d’appalto con assorbimento del personale e della conseguente applicabilità dell’articolo 2112 del Codice civile.
La decisione fornisce chiarimenti in relazione alla tutela del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato alle dipendenze dei precedenti datori di lavoro e ai limiti di operatività della clausola sociale prevista dai contratti collettivi.
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una lavoratrice, impiegata per anni nei servizi di pulizia nel settore scolastico, assunta con contratti di lavoro subordinato alle dipendenze di una pluralità di cooperative succedutesi nel tempo negli appalti.
La dipendente lamentava il mancato versamento del TFR maturato dal 1° luglio 2001 al 28 febbraio 2012, nonostante la continuità della prestazione lavorativa, e individuava nella società subentrata quale ultima appaltatrice il soggetto responsabile, in quanto cessionaria ex art. 2112 c.c.
A seguito del ricorso monitorio, il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo per l’importo di 10.122,24 euro.
La società ingiunta proponeva opposizione, sostenendo di aver corrisposto integralmente il TFR maturato nel periodo di propria gestione e negando l’esistenza di un trasferimento d’azienda, qualificando l’evento come mero cambio d’appalto con clausola sociale ai sensi del contratto collettivo applicato.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto e riconoscendo l’operatività della responsabilità solidale.
Con un unico motivo di gravame, la società appellante censurava la valutazione delle prove compiuta dal giudice di primo grado, ribadendo l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. e valorizzando la volontà negoziale delle parti, nonché alcuni elementi ritenuti sintomatici di discontinuità organizzativa nel passaggio dell’appalto.
La Corte di gravame, nella propria disamina, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 30 della legge n. 122/2016, ed evidenziando come la disciplina attuale consenta di escludere il trasferimento d’azienda solo in presenza di specifici elementi di discontinuità e di una struttura organizzativa autonoma del nuovo appaltatore.
Centrale risulta, inoltre, il richiamo alla direttiva 2001/23/CE, la quale, in virtù del principio di prevalenza del diritto dell’Unione europea, vincola l’interprete a leggere e applicare la normativa nazionale in modo coerente e conforme alle disposizioni europee.
Rilevanza della qualificazione come trasferimento d’azienda
Accertare la presenza di un trasferimento d’azienda, in tale contesto, è determinante, poiché da tale qualificazione deriva l’applicazione delle tutele previste dall’art. 2112 c.c., tra cui la continuità del rapporto di lavoro e la responsabilità solidale del datore subentrante per i crediti maturati, compreso il TFR.
La corretta qualificazione dell’operazione incide quindi in modo diretto sia sulla tutela economica del lavoratore sia sugli obblighi patrimoniali dell’impresa subentrante.
La Corte di Appello, ciò posto, si è uniformata all’orientamento espresso dalla Cassazione n. 27607/2024, secondo cui il cambio d’appalto non integra trasferimento d’azienda solo quando il complesso degli elementi organizzativi introdotti dal subentrante sia tale da interrompere il nesso funzionale con l’organizzazione precedente.
In tale contesto, grava sull’appaltatore subentrante l’onere di provare la discontinuità, configurandosi una vera e propria inversione dell’onere probatorio.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la società appellante si era limitata a richiamare atti negoziali e accordi sindacali, ritenuti inidonei a derogare alla normativa imperativa.
È stata inoltre evidenziata la mancata allegazione e prova, già in primo grado, di elementi fattuali idonei a dimostrare una discontinuità organizzativa e produttiva. Le circostanze dedotte solo in appello sono state dichiarate inammissibili, in quanto comportanti nuovi accertamenti in fatto.
La Corte di secondo grado ha quindi rigettato l’appello, confermando la responsabilità della società per il TFR maturato anche alle dipendenze dei precedenti datori di lavoro.
La società appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, con correzione di un errore materiale nel dispositivo.
La sentenza n. 4260 ribadisce la centralità dell’art. 2112 c.c. nei cambi d’appalto e l’elevato onere probatorio posto a carico dell’appaltatore subentrante.
In assenza di una dimostrazione concreta della discontinuità organizzativa, il cambio di appalto è destinato a essere qualificato come trasferimento d’azienda, con conseguente responsabilità solidale per il TFR e per i crediti di lavoro maturati.
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