Cambio di mutuo più snello

Pubblicato il 22 giugno 2007

Con la circolare n. 9/2007, l’Agenzia del Territorio precisa che, ai fini della portabilità del mutuo, è necessario il nesso di interdipendenza tra il nuovo mutuo contratto dal debitore per ottenere la somma destinata all’estinzione del debito ed il pagamento del debito stesso. Pertanto nel nuovo atto deve essere indicata la destinazione della somma mutuata e, nella quietanza rilasciata dalla banca deve essere indicata la dichiarazione del debitore riguardo la provenienza delle somme con le quali è stato effettuato il pagamento. Inoltre sia il contratto di mutuo tra banca e debitore che la quietanza della banca debbono risultare da atto recante data certa nei requisiti di forma normativamente previsti. La legge 40/2007 infatti, non prevede il pagamento di imposte per l’’operazione di subentro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trasparenza per la parità di retribuzione: un'occasione da non perdere

11/07/2025

Uso illecito dei dati personali: sì al licenziamento per giusta causa

11/07/2025

TCF per PMI sotto soglia: opzione biennale, regole operative e vantaggi fiscali

11/07/2025

Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

11/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

11/07/2025

Accordo Italia e Albania: istruzioni INPS per le domande di pensione

11/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy