Ufficializzate le misure del diritto annuale camerale dovuto per l’anno 2026 da parte delle imprese e degli altri soggetti obbligati. A provvedere è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con la nota n. 9347 del 16 gennaio 2026.
Il documento conferma, anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025, in attuazione delle riduzioni strutturali introdotte dalla normativa di riordino del sistema camerale.
La determinazione degli importi del diritto annuale 2026 trova fondamento nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.
La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:
In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.
Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede espressamente che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017. Pertanto, anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.
Alla luce del quadro normativo richiamato, il MIMIT ha illustrato gli effetti per l’anno 2026 del decreto 8 gennaio 2015, confermando le seguenti misure fisse del diritto annuale.
Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa
Le imprese individuali continuano a versare il diritto annuale secondo i seguenti importi:
Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria
Anche per i soggetti che rientrano nel regime transitorio, gli importi 2026 sono confermati nelle seguenti misure:
Imprese con sede principale all’estero
Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di € 55,00.
Il MIMIT precisa che le misure sopra indicate sono espresse nel loro importo esatto. Ai fini del versamento dell’importo complessivo dovuto a ciascuna Camera di Commercio, occorre applicare il criterio di arrotondamento stabilito dalla nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009.
In particolare:
Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura variabile, ossia le imprese iscritte al Registro delle imprese diverse dalle imprese individuali e da quelle per le quali sono previste misure fisse o transitorie, il calcolo del diritto annuale 2026 avviene secondo le seguenti regole:
La nota MIMIT n. 9347 del 16 gennaio 2026 conferma espressamente che, per l’anno 2026:
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