Canone eccessivo Ripetizione indebito

Pubblicato il 12 gennaio 2017

L’azione del conduttore nei confronti del locatore per la ripetizione delle somme che assume di aver versato oltre la misura legale del canone costituisce una particolare azione di ripetizione di indebito.

Onere prova a conduttore

Conseguentemente, spetta all’attore la prova del fatto costitutivo consistente nel pagamento di somme in misura superiore al dovuto. 

Il conduttore, ossia, deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, i versamenti effettivamente compiuti, non essendo sufficiente la previsione contenuta nel contratto della misura del canone eccedente quella legale.

E’ quanto precisato dalla Terza sezione civile di Cassazione con la sentenza n. 411 dell’11 gennaio 2017.

Decorrenza interessi in base a buona fede 

Nel testo della pronuncia in esame è stato anche evidenziato e ribadito che, in tema di locazioni di immobili urbani, nel caso in cui il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione, in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, la regola generale di cui all’articolo 2033 c.c..

Gli interessi sulle somme da restituire, quindi, decorrono dal giorno della domanda giudiziale se l’accipiens era in buona fede e da quello del pagamento se era in mala fede.

E in questo contesto, è onere del conduttore dimostrare la mala fede del locatore e, ossia, di essere stato indotto da quest’ultimo alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua contraria volontà.

Questo, salvo il caso in cui la mala fede non emerga da altre circostanza di fatto.

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