Caparra persa nelle passività. Da valutare l'elusività dell'operazione

Pubblicato il 03 aprile 2015 Con sentenza n. 6718 del 2 aprile 2015, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale non aveva considerato elusivo il computo, nelle passività di una società, dell'importo di una caparra confirmatoria che era stata persa nell'ambito di un'articolata operazione di cessione d'azienda a cui avevano partecipato tre compagini sociali.

Nella specie, la Ctr aveva escluso che si fosse verificata un'ipotesi elusiva, rilevando che la vendita dell'azienda era stata eterodiretta da un Istituto di credito per consentire l'erogazione del credito richiesto, senza indicare, tuttavia, gli elementi processuali dai quali aveva desunto la circostanza, né valutare se gli strumenti giuridici adottati costituissero espressione di anomalia od irragionevolezza rispetto alle ordinarie logiche di impresa.
 
E secondo la Suprema corte, in particolare, le conclusioni assunte dai giudici regionali non avevano tenuto conto del principio generale del divieto di abuso del diritto.

Nella specie – si legge nel testo della pronuncia – non si trattava di accordare o meno la prevalenza alla natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul titolo e sulla forma apparente, quanto di verificare la computabilità nel passivo aziendale ceduto di un importo, quello della caparra, che si assumeva essere stato artificiosamente appostato allo scopo di abbattere il valore dell'azienda ceduta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contrassegno assicurativo: stop alle multe dopo la dematerializzazione

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: lavoro, salari e contrattazione collettiva

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: taglio IRPEF e superammortamento per imprese

20/10/2025

Aziende con più attività: va applicato il CCNL più coerente per ogni settore

20/10/2025

Flussi 2026–2028, istanze di nulla osta: precompilazione dal 23 ottobre

20/10/2025

Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026: ecco come funziona

20/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy