Convertito in legge il DL n. 33 del 18 marzo 2026, contenente misure urgenti in materia di prezzi petroliferi, adottate per fronteggiare gli effetti delle tensioni sui mercati internazionali dell’energia. Il testo coordinato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026, a seguito della legge di conversione n. 79 del 13 maggio 2026.
Il provvedimento interviene su più fronti: monitoraggio della filiera dei carburanti, contrasto alle condotte speculative, riduzione temporanea delle accise e riconoscimento di specifici crediti d’imposta per autotrasporto e imprese ittiche.
Sul versante dei controlli, viene previsto l’obbligo per le società petrolifere e per gli altri soggetti che assicurano l’approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti di comunicare ogni giorno agli esercenti i prezzi consigliati o quelli previsti per la propria rete.
Tali valori devono essere pubblicati con adeguata evidenza sui siti internet degli operatori e trasmessi al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La finalità è consentire un monitoraggio più puntuale dell’andamento dei prezzi lungo la filiera e verificare eventuali anomalie rispetto alle quotazioni internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, è prevista una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero.
Il decreto stabilisce inoltre che i prezzi comunicati dagli esercenti non possano essere aumentati nel corso della stessa giornata. La misura, applicabile per tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, mira a evitare variazioni repentine dei prezzi alla pompa dopo la comunicazione giornaliera.
Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi viene istituito uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi nella filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.
Il sistema si basa sull’individuazione di indici di anomalia, così da intercettare tempestivamente incrementi dei prezzi al consumo non coerenti con l’andamento dei mercati internazionali.
Quando il Garante rileva un aumento anomalo e repentino dei prezzi alla pompa, comunica alla Guardia di finanza gli operatori e le compagnie petrolifere interessati, affinché siano svolti accertamenti sulla documentazione contabile disponibile.
Le verifiche possono riguardare i costi e i prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati.
Gli esiti degli accertamenti sono trasmessi al Garante prezzi, all’AGCM e, nei casi rilevanti, all’autorità giudiziaria. Il decreto richiama anche la possibile verifica della sussistenza del reato di manovre speculative su merci previsto dall’articolo 501-bis del codice penale.
Il Dl n. 33/2026 convertito contiene anche una rideterminazione temporanea delle accise su benzina, gasolio usato come carburante e GPL.
Le nuove aliquote si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al ventesimo giorno successivo.
Le aliquote sono fissate in:
Per il settore dell’autotrasporto è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, destinato alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto rientranti nell’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo unico accise.
Il beneficio è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo rilevato per febbraio 2026 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il limite massimo di spesa è pari a 100 milioni di euro per il 2026.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e può essere cumulato con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, purché il cumulo non comporti il superamento della spesa sostenuta.
Le modalità operative saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Un’ulteriore misura riguarda le imprese esercenti attività di pesca. Per tali soggetti è riconosciuto, nel limite di 10 milioni di euro per il 2026, un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’attività.
Sono agevolabili gli acquisti effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, documentati da fatture, al netto dell’IVA.
Anche questo credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altri aiuti nel limite del costo sostenuto.
Per l’attuazione della misura è previsto un decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
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