Carburanti: detrazione Iva e deducibilità costi con pagamenti diversi dal contante

Pubblicato il 05 aprile 2018

L’Amministrazione finanziaria ha individuato, ai fini della detraibilità dell’Imposta sul valore aggiunto e la deducibilità dei costi relativi alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, tutti i mezzi di pagamento ritenuti idonei ad esclusione del denaro contante.

Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.

In particolare, la Legge n. 205/2017 ha introdotto l'obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con modalità diverse dal contante per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018, solo con riferimento agli operatori Iva, al fine di poter detrarre l'imposta e dedurre le spese derivanti dall'acquisto.

Novità dal 1° luglio 2018

Tale disposizione si inserisce all’interno del pacchetto di norme che impongono la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 proprio per le cessioni di carburanti.

Da tale data, infatti, la deducibilità dei costi per il consumo di carburante per autotrazione relativamente ai mezzi di cui all’articolo 164 del Tuir, sarà vincolata al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. Analogamente, per la detrazione Iva, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 1, lettera d), Dpr 633/72, questa sarà riconosciuta anche se il pagamento verrà effettuato con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché rientranti tra quelli riconosciuti idonei da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ok alle forme di pagamento tracciabili, ai buoni benzina e carte carburanti

Al fine di rispettare questa previsione normativa, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 73203/2018, in data 4 aprile, con il quale si individuano le altre forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal Legislatore.

Il provvedimento dispone che, sia ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti potrà essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante.

Praticamente, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti i mezzi di pagamento considerati “tracciabili” come, per esempio:

Possibile anche l’utilizzo di altri mezzi, come gli strumenti di pagamento elettronico disponibili, come le app che consentono l'addebito in conto corrente.

Sarà, inoltre, possibile continuare ad utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting”, che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.

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