Carcere duro senza libri e riviste

Pubblicato il 09 febbraio 2017

Per la Corte costituzionale è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis della Legge n. 354/1975, nella parte in cui consente che l’amministrazione penitenziaria possa adottare, tra le misure di elevata sicurezza da utilizzare in regime speciale di detenzione, il divieto di ricevere e di spedire all’esterno libri e riviste a stampa.

Consulta: questione infondata

Lo si apprende da un comunicato stampa della Consulta dell’8 febbraio 2017, in cui viene resa nota la decisione di non fondatezza presa, in pari data, in Camera di Consiglio.

La questione di incostituzionale in esame, relativa, nello specifico, al comma 2-quater, lettere a) e c), dell’articolo 41-bis, Legge n. 354/1975, era stata sollevata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto nell’aprile del 2016.

Secondo quest’ultimo, la norma censurata sarebbe in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, integrato dagli articoli 3 e 8 della Convenzione europea, poiché introdurrebbe una limitazione generale, imposta nei confronti di tutti i detenuti in regime differenziato, comprimendo il diritto alla vita privata e familiare, oltre che alla privacy e alla libertà di corrispondenza, ad informarsi e a studiare degli stessi, “senza che risulti in modo significativo e proporzionato incrementata la tutela dell’interesse pubblico a contrastare i contatti del detenuto con ruoli apicali in contesto di criminalità organizzata con l’associazione a delinquere di riferimento”.

Si resta in attesa del deposito delle motivazioni della Corte costituzionale.

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