Cartella di pagamento valida se i dati sono raccolti da Unico

Pubblicato il 23 agosto 2011 La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 16983 del 4 agosto 2011, ha accolto il primo motivo del ricorso presentato dal Fisco e, ribaltando completamente la decisione presa in primo e secondo grado da Ctp e Ctr di Roma, con cui era stato annullato l'atto impositivo nei confronti di un contribuente, ribadisce che: “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del dpr n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata”.

Ma tale obbligo di motivazione non sussiste nel caso di semplice liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella sua dichiarazione, o nel caso in cui vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento e il contribuente si trovi nella condizione di conoscere già i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale. In tale ipotesi, infatti, per la Corte, “l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.

Di qui, la conclusione secondo cui se un atto impositivo si basa sulla dichiarazione del contribuente non necessita di motivazione. Ne consegue che è legittima la cartella di pagamento notificata ad un contribuente anche se non motivata, se quest’ultima si basa sui dati raccolti nel modello Unico che egli ha presentato.
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