Cartella esattoriale su multa. No alla maggiorazione del 10%

Pubblicato il 15 novembre 2013 L'Avvocatura generale dello stato, nel testo del parere prot. n. 32494 del 31 luglio 2013 diffuso dalla Prefettura di Novara il 9 ottobre 2013, ha evidenziato di aderire, in tema di sanzioni conseguenti a violazioni del Codice della strada per le quali sia stata notificata cartella esattoriale, all'interpretazione sancita dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3071 del 16 febbraio 2007 e secondo la quale la maggiorazione del 10% semestrale prevista dall'articolo 27 della Legge n. 689/1981, non si può applicare alle multe stradali in virtù di quanto evidenziato dall'art. 203 del Codice stradale.

Alle sanzioni, come nella specie stradali – si legge nel testo del parere - “si applica l'articolo 203 Cds, comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.
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