Cartolarizzazioni da non comunicare

Pubblicato il 29 marzo 2008 La risoluzione n. 110/E stabilisce che le società di cartolarizzazione sono intermediari finanziari e come tali soggetti ad obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria. Questi soggetti, infatti, rientrano tra quelli elencati all’articolo 32, comma 1, n. 7) del Dpr n. 600/1972. Pertanto, anche le società di cartolarizzazione sono tenute a istituire la casella di posta elettronica certificata, per riscontrare le richieste eventualmente formulate dall’amministrazione finanziaria. Viceversa, in capo all’istante non sussistono obblighi di rilevazione e comunicazione con riferimento a rapporti e operazioni non rientranti nella concreta operatività dello stesso quale intermediario finanziario, quali ad esempio i rapporti con soggetti cessionari dei crediti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoro e disabilità: obblighi normativi e implicazioni organizzative

16/05/2025

Autoimpiego nei settori strategici in GU: doppio bonus per i giovani

16/05/2025

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy