Cartolarizzazioni da non comunicare

Pubblicato il 29 marzo 2008 La risoluzione n. 110/E stabilisce che le società di cartolarizzazione sono intermediari finanziari e come tali soggetti ad obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria. Questi soggetti, infatti, rientrano tra quelli elencati all’articolo 32, comma 1, n. 7) del Dpr n. 600/1972. Pertanto, anche le società di cartolarizzazione sono tenute a istituire la casella di posta elettronica certificata, per riscontrare le richieste eventualmente formulate dall’amministrazione finanziaria. Viceversa, in capo all’istante non sussistono obblighi di rilevazione e comunicazione con riferimento a rapporti e operazioni non rientranti nella concreta operatività dello stesso quale intermediario finanziario, quali ad esempio i rapporti con soggetti cessionari dei crediti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy