Cassa Covid, ultime indicazioni dall’INPS

Pubblicato il 09 dicembre 2020

Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’INPS ha illustrato le novità apportate dal D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”), come integrato dai successivi D.L. n. 149/2020 (cd. “Decreto Ristori-bis”) e D.L. n. 157/2020 (cd. “Decreto Ristori-quater”), all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo, l’Istituto Previdenziale precisa che i datori di lavoro i quali hanno già chiesto trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) connessi all’emergenza Coronavirus per periodi tutelati dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (cd. “Decreto Agosto”), potranno integrare le domande già correttamente inviate includendovi anche i lavoratori occupati al 9 novembre 2020, in precedenza esclusi dagli ammortizzatori sociali previsti dal "Decreto Agosto" (D.L. n. 104/2020), che ancorava l’anzianità aziendale al 13 luglio 2020. Per chi, invece, con riferimento ai medesimi periodi, non ha inoltrato domanda d’integrazione salariale, la possibilità di chiedere i trattamenti anche per i lavoratori occupati al 9 novembre 2020 è circoscritta ai soli periodi di novembre e dicembre 2020, i cui termini di trasmissione delle istanze non sono ancora decaduti.

Cassa Covid, le modifiche alla CIGO, CIGD e ASO

Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”) a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l’art. 12 ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

Siccome la nuova disciplina di cui al D.L. n. 137/2020 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal D.L. n. 104/2020, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previste anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Cassa Covid, successivo periodo di CIGO, CIGD e ASO

Il secondo comma dell’art. 12 del D.L. n. 137/2020 prevede che le 6 settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane.

Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai trattamenti anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Cassa Covid, CIGO per aziende che si trovano in CIGS

L’art. 12 del D.L. n. 137/2020 prevede che anche le imprese le quali, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.

Cassa Covid, trattamenti di CIGD

Relativamente ai trattamenti di CIGD, il D.L. n. 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola. Ne consegue che la domanda di CIGD dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica.

Cassa Covid, termine di presentazione delle domande

In merito ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy